Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]L'esercizio di caccia o di uccellagione e' soggetto alle seguenti limitazioni:

  • a)divieto di usare richiami accecati;
  • b)divieto di usare come richiami la starna, la pernice rossa, la pernice sarda, la coturnice;
  • c)divieto di molestare con velivoli la selvaggina nei campi di allevamento, nei laghi, nelle valli e nelle praterie scendendo a bassa quota o permanendo, senza necessita', sui luoghi stessi;
  • d)divieto di cacciare a rastrello in terreno libero in piu' di quattro persone;
  • e)divieto di cacciare la selvaggina stanziale protetta sparando dai veicoli a trazione animale o meccanica;
  • f)divieto di usare pernici, starne o quaglie per i tiri a volo.

[2]L'uso di quaglie importate dall'estero, o catturate ai sensi dell'art. 27, e' limitato esclusivamente all'addestramento e all'allenamento dei cani ed alle prove sul terreno. Tali addestramenti e prove debbono essere autorizzati dal Comitato provinciale, dietro domanda in cui sia specificatamente indicata la localita' prescelta e la provenienza della selvaggina usata. Per le prove sul terreno in tempo di divieto il Comitato puo', altresi', permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalita' da seguire. Delle quaglie uccise nelle prove sul terreno e' vietata la vendita.

[3]L'uso per i tiri a volo dei colombi, dei passeri e degli storni, in tempo di divieto, e' consentito, purche' sia documentata la legittimita' della cattura con le modalita' del comma precedente.

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 e da L. 200 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 agosto 1967, n. 799

14

La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 agosto 1967, n. 799

    La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art33 · fonte del testo

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