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[1]L'esercizio di caccia o di uccellagione e' soggetto alle seguenti limitazioni:
- a)divieto di usare richiami accecati;
- b)divieto di usare come richiami la starna, la pernice rossa, la pernice sarda, la coturnice;
- c)divieto di molestare con velivoli la selvaggina nei campi di allevamento, nei laghi, nelle valli e nelle praterie scendendo a bassa quota o permanendo, senza necessita', sui luoghi stessi;
- d)divieto di cacciare a rastrello in terreno libero in piu' di quattro persone;
- e)divieto di cacciare la selvaggina stanziale protetta sparando dai veicoli a trazione animale o meccanica;
- f)divieto di usare pernici, starne o quaglie per i tiri a volo.
[2]L'uso di quaglie importate dall'estero, o catturate ai sensi dell'art. 27, e' limitato esclusivamente all'addestramento e all'allenamento dei cani ed alle prove sul terreno. Tali addestramenti e prove debbono essere autorizzati dal Comitato provinciale, dietro domanda in cui sia specificatamente indicata la localita' prescelta e la provenienza della selvaggina usata. Per le prove sul terreno in tempo di divieto il Comitato puo', altresi', permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalita' da seguire. Delle quaglie uccise nelle prove sul terreno e' vietata la vendita.
[3]L'uso per i tiri a volo dei colombi, dei passeri e degli storni, in tempo di divieto, e' consentito, purche' sia documentata la legittimita' della cattura con le modalita' del comma precedente.
[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 e da L. 200 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.
Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967
