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[1]Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:

  • a)fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonche', limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;
  • b)fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;
  • c)tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai Comitati provinciali della caccia di cui all'articolo 82 della presente legge ovvero da concessionari di bandite o di riserve.

[2]((Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, puo' aggiungere nuove specie all'elenco della selvaggina stanziale protetta, nonche' limitatamente a determinate zone o localita'. La ordinanza del presidente e' comunicata al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[3]Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, determina le esclusioni dall'elenco della selvaggina protetta)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408

2

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1956 al 9 maggio 2025

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 167/1988

    Questione inammissibile
    11 febbraio 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intera legge regionale Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, ("Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale"), ed, in subordine, degli artt. 1, 3 e 10 del medesimo testo legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 4, 11, 12, 58 e 60 dello Statuto del F…

    Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 97 cost. · Art. 43 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1945 al 1 gennaio 1956. 29 parole tolte, 73 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, puo' aggiungere nuove specie all'elenco della selvaggina stanziale protetta, nonche' limitatamente a determinate zone o localita'. La ordinanza del presidente e' comunicata al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficialeaggiunto: , il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, tolto: sentito il Comitato centrale della caccia, puo' includere nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, altre specie di selvaggina od escluderne alcune, e cio' anche limitatamente a determinate zone o localita' aggiunto: sentiti i presidenti delle Giunte provinciali e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, determina le esclusioni dall'elenco della selvaggina protetta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art3 · fonte del testo

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