Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 1959 al 15 aprile 1962. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Pene per la detenzione di olio di lino cotto non condizionato nei prescritti recipienti.

[3]L'esercente deposito commerciale od esercizio di minuta vendita che e' trovato in possesso di olio di lino cotto non condizionato nei recipienti prescritti dal precedente art. 28, e' punito con le pene previste per il contrabbando dalla legge doganale. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 18 marzo 1959, n. 20 ( in G.U. 1a s.s. 21/03/1959, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, e, conseguentemente, dell'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione".

Testo in vigore dal 22 marzo 1959 al 15 aprile 1962

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 20/1959

    Ha colpito questo articolo
    18 marzo 1959

    Eccede i limiti della delega legislativa la legge delegata che configura come delitto e, quindi punisce con la multa, un fatto per il quale la legge delegante prevede la pena dell'ammenda che caratterizza la contravvenzione. È pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, l'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, che dichiara delitto di contrabbando, punibile con la multa ai sensi dell'art. 107 della legge doganale, la detenzione di olio di lino cotto in recipienti aventi caratteristiche non conformi a quelle prescritte, mentre l'art. 2 della legge delegante 20 dicembre 1952, n. 2385, prescrive, al secondo comma, che le violazioni delle norme sulla lavorazione e la vendita dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti possa essere punita solo con l'ammenda. È illegittimo, di conseguenza, anche l'art. 48 del T.U. delle norme sulla disciplina fiscale della lavorazione e della vendita dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, che riproduce la norma contenuta nel citato art. 31 del D.P.R. n. 495 del 1953.

    Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 48 Testo unico la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti · Art. 70 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 37/1960

    Questione infondata
    31 maggio 1960

    È improponibile la questione di legittimità costituzionale di una norma già dichiarata illegittima dalla Corte con precedente sentenza. (Nella specie, l'art. 48 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 20 del 5 marzo 1959).

    Art. 48 Testo unico la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti · Art. 28 Testo unico la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti · Art. 29 Testo unico la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 22 marzo 1959

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1955 al 22 marzo 1959.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 18 marzo 1959, n. 20 ( in G.U. 1a s.s. 21/03/1959, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, e, conseguentemente, dell'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art48 · fonte del testo

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