Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1960 · relatore Ernesto Battaglini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e

48 del T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della

lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con

D. P. R. 22 dicembre 1954, n. 1217, promosso con ordinanza emessa il

13 giugno 1958 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a

carico di Copes Aldo, iscritta al n. 30 del Registro ordinanze 1958 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 6

settembre 1958.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 aprile 1960 la relazione del

Giudice Ernesto Battaglini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello

Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con verbale del 12 dicembre 1955 il Comando di brigata della

Guardia di Finanza di Novate Mezzola denunziava all'Autorità

giudiziaria Copes Aldo per avere detenuto presso la cooperativa di

consumo S. Fedele, nello stesso Comune, litri 29 di olio di lino cotto

in recipienti non conformi a quelli prescritti dall'art. 28 del testo

unico 22 dicembre 1954, n. 1217.

In base a tale denuncia il Copes veniva rinviato a giudizio del

Tribunale di Sondrio per rispondere del reato di cui agli artt. 28 e 48

del suddetto T. U. e 107, 116, 145 della legge doganale, dovendosi

ravvisare nel fatto una ipotesi di contrabbando presunto.

Il Tribunale, alla udienza del 13 giugno 1958, sollevava di ufficio

questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 28,

29, 48 del suddetto T. U. per contrasto con il secondo comma dell'art.

27 della Costituzione, dovendosi ritenere "che la responsabilità

penale non può affermarsi per presunzione, ma per prove oggettive da

fornirsi dalla accusa" e rimetteva, perciò, gli atti a questa Corte.

L'ordinanza veniva regolarmente comunicata ai Presidenti della

Camera e del Senato e notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri, il quale ultimo si costituiva in giudizio il 13 luglio 1958

con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato che, con

memoria del 12 aprile 1960, chiedeva che fosse preso atto della

illegittimità costituzionale dell'art. 48 del menzionato T. U., già

dichiarata da questa Corte e che, in ordine agli artt. 28 e 29 del

testo unico, venisse dichiarata la manifesta infondatezza della

questione. Considerato in diritto :

In conformità alle richieste dell'Avvocatura generale dello Stato

deve essere preliminarmente dichiarata improponibile la questione di

legittimità costituzionale concernente l'art. 48 del T. U. 22 dicembre

1954, n. 1217, che contiene la disciplina fiscale della lavorazione dei

semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, a cui si riferisce

l'ordinanza del Tribunale di Sondrio, trattandosi di norma già

dichiarata costituzionalmente illegittima con precedente decisione di

questa Corte del 5 marzo 1959, n. 20.

Per quanto, invece, riflette l'art. 28 dello stesso testo unico,

trattasi di norma che regola la forma dei recipienti in cui deve essere

contenuto l'olio di lino cotto, allo scopo di prevenire il contrabbando

e in nessun modo tale norma di carattere sostantivo, puramente

preventiva e cautelare, viene a violare il secondo comma dell'art. 27

della Costituzione invocato nell'ordinanza, il quale consacra il

principio processuale della presunzione di innocenza dell'imputato, né

viola altre norme della Costituzione.

Invece, l'art. 29 dello stesso testo unico appare in contrasto non

già con la norma contenuta nell'art. 27 della Costituzione, come

sostiene l'ordinanza, ma con la disposizione della Costituzione che

disciplina l'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo

per delega del Parlamento.

Infatti, in tale ipotesi, l'art. 76 della Costituzione stabilisce

che il potere di formare la legge può essere delegato al Governo

soltanto nei limiti rigorosi dei principi e criteri direttivi

determinati nella legge che conferisce al Governo stesso il potere

normativo.

Nella specie, l'art. 3 della legge di delega (20 dicembre 1952, n.

2385) indica come oggetto della delega la riunione in T. U. delle

disposizioni "concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei

semi oleosi e degli oli da essi ottenuti" e determina i limiti del

contenuto di tale testo unico nello scopo "del coordinamento e della

migliore formulazione delle disposizioni e del perfezionamento tecnico

delle misure di vigilanza e di controllo".

Invece, il terzo comma dell'art. 29 del suddetto testo unico

prevede come forma di contrabbando, e cioè come delitto (punibile

anche con la multa ai sensi degli artt. 107 e 145 della legge doganale

25 settembre 1940, n. 1424), la violazione delle norme contenute nel

suddetto art. 28, che l'art. 2 della legge consentiva di configurare

soltanto come contravvenzione.

Sorge così evidente il contrasto fra le disposizioni della legge

di delega e la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 29 del

testo unico che fa riferimento al contrabbando e alla relativa

sanzione.

Ne consegue la necessità di dichiarare la illegittimità

costituzionale di tale ultima norma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) improponibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 48 del T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina

fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti,

approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza 5 marzo 1959, n. 20;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28 del medesimo testo unico;

c) l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel terzo

comma dell'art. 29 del suddetto testo unico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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