Eccede i limiti della delega legislativa la legge delegata che configura come delitto e, quindi punisce con la multa, un fatto per il quale la legge delegante prevede la pena dell'ammenda che caratterizza la contravvenzione. È pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, l'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, che dichiara delitto di contrabbando, punibile con la multa ai sensi dell'art. 107 della legge doganale, la detenzione di olio di lino cotto in recipienti aventi caratteristiche non conformi a quelle prescritte, mentre l'art. 2 della legge delegante 20 dicembre 1952, n. 2385, prescrive, al secondo comma, che le violazioni delle norme sulla lavorazione e la vendita dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti possa essere punita solo con l'ammenda. È illegittimo, di conseguenza, anche l'art. 48 del T.U. delle norme sulla disciplina fiscale della lavorazione e della vendita dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, che riproduce la norma contenuta nel citato art. 31 del D.P.R. n. 495 del 1953.
Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 48 Testo unico la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti · Art. 70 cost. · Art. 76 cost.