Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 20/1959

    Ha colpito questo articolo
    18 marzo 1959

    Eccede i limiti della delega legislativa la legge delegata che configura come delitto e, quindi punisce con la multa, un fatto per il quale la legge delegante prevede la pena dell'ammenda che caratterizza la contravvenzione. È pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, l'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, che dichiara delitto di contrabbando, punibile con la multa ai sensi dell'art. 107 della legge doganale, la detenzione di olio di lino cotto in recipienti aventi caratteristiche non conformi a quelle prescritte, mentre l'art. 2 della legge delegante 20 dicembre 1952, n. 2385, prescrive, al secondo comma, che le violazioni delle norme sulla lavorazione e la vendita dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti possa essere punita solo con l'ammenda. È illegittimo, di conseguenza, anche l'art. 48 del T.U. delle norme sulla disciplina fiscale della lavorazione e della vendita dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, che riproduce la norma contenuta nel citato art. 31 del D.P.R. n. 495 del 1953.

    Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 48 Testo unico la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti · Art. 70 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 37/1960

    Questione infondata
    31 maggio 1960

    È improponibile la questione di legittimità costituzionale di una norma già dichiarata illegittima dalla Corte con precedente sentenza. (Nella specie, l'art. 48 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 20 del 5 marzo 1959).

    Art. 48 Testo unico la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti · Art. 28 Testo unico la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti · Art. 29 Testo unico la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. 66 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: (Art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

tolto: Pene per la detenzione di olio di lino cotto non condizionato nei prescritti recipienti.

tolto: L'esercente deposito commerciale od esercizio di minuta vendita che e' trovato in possesso di olio di lino cotto non condizionato nei recipienti prescritti dal precedente art. 28, e' punito con le pene previste per il contrabbando dalla legge doganale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art48 · fonte del testo

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