Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1959

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/03/1959 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31 del D.P.R.

11 luglio 1953, n. 495 promossi con due ordinanze del 28 febbraio 1958

del Tribunale di Roma, emesse nei procedimenti penali a carico di

Colombari Enzo e De Sanctis Vincenzo, pubblicate nella (Gazzetta

Ufficiale del 12 aprile 1958, n. 89 ed iscritte ai nn. 14 e 15 del

Registro ordinanze 1958.

Udita la relazione del Giudice Biagio Petrocelli in camera di

consiglio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Dinanzi al Tribunale di Roma pendeva procedimento penale a carico

di Colombari Enzo e De Sanctis Vincenzo, imputati del delitto di cui

agli artt. 25 e 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, e 107 della

legge 25 settembre 1940, n. 1424, per essere stati trovati, quali

rivenditori al minuto, in possesso di olio di lino cotto contenuto in

recipienti che non recavano all'esterno la indicazione del peso, e,

inoltre, - quelli del De Sanctis - sprovvisti di chiusura stabile.

All'udienza del 28 febbraio 1958 il Tribunale emise, per ciascuno

dei due procedimenti, ordinanza di rimessione degli atti alla Corte

costituzionale (nn. 14 e 15 Reg. ord.), ritenendo non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del

D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, sollevata dalla difesa in riferimento

agli artt. 70 e 76 della Costituzione, in quanto l'art. 31 del citato

decreto, col qualificare contrabbando la detenzione di olio di lino

cotto in recipienti con caratteristiche diverse da quelle prescritte

dall'art. 25, avrebbe superato i limiti di cui all'art. 2 della legge

20 dicembre 1952, n. 2385, con la quale il Governo era delegato ad

emanare norme complementari e integrative della disciplina degli oli di

semi.

Non essendovi stata costituzione di parti, le due cause, ai sensi

dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, sono state trattate nella camera di consiglio del 17

febbraio 1959. Considerato in diritto :

Data la identità di oggetto, la Corte ritiene di provvedere con

unica sentenza.

L'art. 2 della legge di delega stabilisce, per le violazioni delle

norme complementari ed integrative della disciplina fiscale della

lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, soltanto la

pena dell'ammenda, conferendo così al reato il carattere di

contravvenzione, ai sensi degli artt. 17 e 39 Codice penale. Dall'art.

31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, al contrario, la detenzione di

olio di lino cotto in recipienti aventi caratteristiche non conformi a

quelle stabilite dall'art. 25, è qualificata come "contrabbando",

reato che, anche nella ipotesi generica dell'art. 107 della legge

doganale, è punito con la multa ed assume pertanto il carattere di

delitto. Ciò importa indubbiamente una violazione dei limiti della

delega, per la natura del reato in sé, per la diversa pena che vi

corrisponde, per gli effetti, notevolmente diversi, che l'ordinamento

giuridico riconnette rispettivamente al delitto e alla contravvenzione.

Si deve pertanto dichiarare la illegittimità costituzionale della

norma dell'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495.

Tenuto presente, inoltre, l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87, la Corte deve pervenire a identica pronuncia anche in ordine

all'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, che approva il T.U.

delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione

dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, emanato ai sensi della

delega contenuta nell'art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, in

quanto anche nella indicata norma si dispone che la inosservanza delle

prescrizioni circa il condizionamento dell'olio di lino cotto nei

recipienti sia punita "con le pene previste per il contrabbando dalla

legge doganale".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

visto l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla

Corte costituzionale;

pronunciando con unica sentenza sui due giudizi riuniti indicati in

epigrafe:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 31 del D.P.R.

11 luglio 1953, n. 495, e, conseguentemente, dell'art. 48 del D.P.R. 22

dicembre 1954, n. 1217, in riferimento agli artt. 70 e 76 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1959:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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