Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 2007 al 7 agosto 2008. Leggi il testo vigente →

Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

  • a)soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
  • b)soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  • c)soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
  • d)sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
  • e)godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresi' della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato:
  • a)se e' stato acquisito fraudolentemente;
  • b)in caso di espulsione, di cui al comma 9;
  • c)quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
  • d)in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
  • e)in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, e' ridotto a tre anni. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione e' rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta:
  • a)per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
  • b)nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
  • c)quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puo':
  • a)fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
  • b)svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
  • c)usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
  • d)partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. E' autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Testo in vigore dal 14 febbraio 2007 al 7 agosto 2008

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 11/2009

    Ha colpito questo articolo
    23 gennaio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale perchè gli stranieri extracomunitari possano fruire della indennità di accompagnamento per inabilità. Infatti, la sentenza n. 306 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni oggi impugnate, il che comporta il venir meno dell'oggetto della questione. -V. sentenza n. 306/2008 -Sulla manifesta inammissibilità per il venir meno dell'oggetto della questione v., citate, ordinanze n. 269/2008 e n. 19/2004.

    Art. 9 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 9 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo · Art. 12 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 306/2008

    Ha colpito questo articolo
    30 luglio 2008

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, censurati poiché escludono dal beneficio dell'indennità di accompagnamento per inabilità lo straniero che non sia in possesso della carta di soggiorno e dei requisiti reddituali previsti, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata sulla base dell'assunto che, secondo giurisprudenza costituzionale uniforme, il legislatore può intervenire sui rapporti di durata dettando norme peggiorative riguardo alle posizioni soggettive ad esse inerenti. Detta eccezione, infatti, non è sorretta da alcuna argomentazione.

    Art. 9 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 9 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo · Art. 1 Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 22/2015

    Illegittimità dichiarata
    27 febbraio 2015

    riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato del…

    Art. 8 Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili · Art. 3 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti · Art. 9 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 9 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 5 dicembre 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 6 ottobre 2023 — 5 dicembre 2023per 2 mesi
  3. 1 febbraio 2022 — 6 ottobre 2023per un anno
  4. 4 dicembre 2018 — 1 febbraio 2022per 3 anni
  5. 18 febbraio 2017 — 4 dicembre 2018per un anno
  6. 11 marzo 2014 — 18 febbraio 2017per 3 anni
  7. 22 febbraio 2014 — 11 marzo 2014per 17 giorni
  8. 8 agosto 2009 — 22 febbraio 2014per 5 anni
  9. 29 gennaio 2009 — 8 agosto 2009per 6 mesi
  10. 7 agosto 2008 — 29 gennaio 2009per 6 mesi
  11. 14 febbraio 2007 — 7 agosto 2008per un anno
  12. 10 settembre 2002 — 14 febbraio 2007per 4 anni
  13. 18 agosto 1998 — 10 settembre 2002testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 14 febbraio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 2002 al 14 febbraio 2007. 343 parole tolte, 1019 parole aggiunte in 18 capoversi.

Lo straniero tolto: regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare aggiunto: in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno tolto: per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere aggiunto: in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente tolto: per il sostentamento proprio e dei familiari, puo' richiedere aggiunto: secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio tolto: della carta di soggiorno per se', per il coniuge aggiunto: del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per se' e per i tolto: figli minori conviventi. La carta di soggiorno aggiunto: familiari di cui all'articolo 29, comma 1. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e' a tempo indeterminatotolto: . La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 aggiunto: ed e' rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

aggiunto: a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

aggiunto: b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

aggiunto: c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

aggiunto: d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

aggiunto: e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, tolto: all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno puo' aggiunto: dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresi' della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato:

a) tolto: fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto aggiunto: se e' stato acquisito fraudolentemente;

b) tolto: svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino aggiunto: in caso di espulsione, di cui al comma 9;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

c) tolto: accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto aggiunto: quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;

d) tolto: partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 aggiunto: in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;

aggiunto: e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, e' ridotto a tre anni. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione e' rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico. Nei confronti del titolare tolto: della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa aggiunto: del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta tolto: soloaggiunto: :

aggiunto: a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza tolto: nazionale, ovvero quando lo stesso aggiunto: dello Stato;

aggiunto: b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

aggiunto: c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate tolto: dall'articolo aggiunto: all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, tolto: come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo aggiunto: ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, tolto: come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia aggiunto: stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55aggiunto: . Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puo':

aggiunto: a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;

aggiunto: b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;

aggiunto: c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

aggiunto: d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. E' autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art9 · fonte del testo

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