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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31) Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in eta' superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

Testo in vigore dal 18 agosto 1998 al 12 maggio 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 295/2003

    Questione inammissibile
    4 agosto 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in luogo della giurisdizione del giudice amministrativo, la competenza del tribunale per i minorenni a giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti di rimpatrio del minore straniero non accompagnati (cosiddetto "rimpatrio assistito") emessi dal Comitato per i minori stranieri istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del medesimo art. 33, comma 1. La rilevanza della questione è stata, infatti, nel giudizio 'a quò, oggetto di disamina del tutto inadeguata come del tutto inadeguata, è – specialmente quanto al presupposto interpretativo – la motivazione dell'ordinanza di rimessione, volta ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario per poi postulare come costituzionalmente necessitata la competenza del tribunale per i minorenni in luogo di quella dello stesso tribunale rimettente. - Sulla scelta legislativa di "affidare la tutela relativa al diritto all'unità familiare (comprensiva della protezione dei minori)", citata l'ordinanza n. 140/2001. - Sull'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia, citate le sentenze n. 135/1980, n. 429/1991, n. 451/1997 e, implicitamente, la ricordata ordinanza n. 140/2001.

    Art. 33 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 30 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 31 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art33 · fonte del testo

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