Art. 26 — Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1998 al 10 settembre 2002. Leggi il testo vigente →

L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' non occasionale di lavoro autonomo puo' essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivita' industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societa' di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attivita', compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorita' competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attivita' che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

Testo in vigore dal 18 agosto 1998 al 10 settembre 2002

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 338/2010

    Questione inammissibile
    24 novembre 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 29, 30, 35 e 41 Cost., nonché agli artt. 13 e 27 Cost., nella parte in cui stabilisce l'automatica revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero condannato con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 cod. pen. Il rimettente ha, infatti, fornito una carente descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, omettendo, in particolare, di specificare se il ricorrente sia o meno in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del «permesso CE per soggiornanti di lungo periodo», nonché se il ricorrente abbia o no esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero se sia un familiare ricongiunto: circostanze che assumono grande rilievo nella disciplina del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per effetto dei d.lgs. n. 3 e n. 5 del 2007. L'insufficiente descrizione della fattispecie, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità della norma al caso dedotto, si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della questione. In materia di espulsione, revoca automatica o impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, in conseguenza della condanna o del patteggiamento per taluni reati, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 148/2008, ordinanze n. 165/2010, n. 219/2009 e n. 378/2008.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 165/2010

    Questione inammissibile
    6 maggio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'automatica revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 cod. pen. Il rimettente ha, infatti, fornito una carente descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, omettendo, in particolare, di specificare se risulti o meno fondata la circostanza dedotta dal ricorrente concernente l'asserito possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del «permesso CE per soggiornanti di lungo periodo», nonché se il ricorrente abbia o meno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero se sia un familiare ricongiunto. L'insufficiente descrizione della fattispecie, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità della norma al caso dedotto, si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della questione. In materia di espulsione, revoca automatica o impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, in conseguenza della condanna o del patteggiamento per taluni reati, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 148/2008, ordinanze n. 219/2009 e n. 378/2008.

    Art. 3 cost. · Art. 26 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 21 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 219/2009

    Questione inammissibile
    17 luglio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 Cost., nella parte in cui prevede la revoca automatica del permesso di soggiorno dello straniero condannato in via definitiva per reati specificamente indicati. Infatti, il rimettente ha fornito una carente descrizione della fattispecie concreta, non indicando elementi che assumono grande rilievo nella disciplina del rilascio del permesso di soggiorno. -V., citate, sentenza n. 148/2008 e ordinanze n. 143 e n. 378/2008 e n. 127/2007.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art26 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari