Art. 12-bis — Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina

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Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalita' tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumita' o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, e' punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di piu' persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o piu' persone e lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena e' aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonche' nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta e' diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato e' punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.

Testo in vigore dal 11 marzo 2023 al 6 maggio 2023

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 120/2026

    Questione infondata
    3 luglio 2026

    Sono dichiarate inammissibili, per carente descrizione della fattispecie del giudizio principale, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 49, par. 3, CDFUE, dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale delinea il reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, nella parte in cui pone, al comma 4, il divieto di bilanciamento tra circostanze e non prevede la circostanza attenuante del fatto di lieve entità. Il rimettente non individua alcuna circostanza attenuante applicabile nella fattispecie concreta su cui è chiamato a pronunciarsi, rispetto alla quale potrebbe porsi un problema di bilanciamento con la circostanza aggravante contestata agli imputati, né espone le ragioni che potrebbero indurre a qualificare il fatto per cui si procede come di lieve entità. (Precedenti: S. 31/2025 - mass. 46639; S. 198/2023 - mass. 45833; S. 249/2022 - mass. 45192; S. 196/2022 - mass. 45032; S. 33/2022 - mass. 44651; S. 28/2022 - mass. 44614).

    Art. 12-bis Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 11 cost.

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  • Ordinanza n. 82/2026

    Questione inammissibile
    18 maggio 2026

    dichiara inammissibile l'intervento di A.M.H.Y. H. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco Saverio MARINI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2026 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA

    Art. 12-bis Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 11 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art12bis · fonte del testo

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