Art. 32 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 20 e 32, comma 2

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Alle liste elettorali, rettificate in conformita' dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

  • 1)della morte;
  • 2)della perdita della cittadinanza italiana. Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;
  • 3)della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonche' il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino e' compreso;
  • 4)del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico, attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione e' richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica.
  • 5)dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di eta' o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato e' in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune. Le variazioni alle liste sono apportate ((dall'Ufficiale elettorale)) che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni, sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni e' trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale. 12 La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facolta' di richiedere gli atti al Comune. Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi o, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1). Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni. Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5), unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco da' preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici. Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi e' ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito. La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalita' di cui al comma precedente. Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 novembre 2000, n.340

12

con decorrenza dal 1 gennaio 2002

La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Testo in vigore dal 9 dicembre 2000 al 28 febbraio 2003

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 189/2008

    Questione inammissibile
    30 maggio 2008

    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal signor Longhi Carlo, in qualità di “delegato supplente” del Comune di Pedemonte, nonché in qualità di elettore del suddetto Comune, e dal signor Baldessari Alberto, in qualità di rappresentante del comitato promotore referendario “Torniamo in Trentino”, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Rom…

    Art. 43 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo · Art. 42 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo · Art. 75 cost. · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 120/1993

    Questione inammissibile
    26 marzo 1993

    Va dichiarata manifestamente inammissibile - per evidente difetto di competenza del pretore che l'ha sollevata - la questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., degli artt. 2, comma primo, lett. a), e 32, comma primo, n. 3, d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 (come sostituiti dagli artt. 1 e 9, L. 16 gennaio 1992 n. 15), "nella parte in cui non prevedono che la perdita della capacità elettorale attiva del fallito debba conseguire al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento". - V. massima precedente.

    Art. 2 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali · Art. 32 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali · Art. 1 Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 · Art. 9 Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 102/1971

    Questione inammissibile
    11 marzo 1971

    L'attività delle Commissioni elettorali mandamentali non ha carattere giurisdizionale neppure quando esse decidono sui ricorsi in materia di iscrizione nelle liste elettorali e pertanto questi organi non sono abilitati a sollevare questioni di legittimità costituzionale. La questione sollevata da una di tali commissioni (concernente gli artt. 32, primo e quarto comma, e 47 del t.u. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223) va perciò dichiarata inammissibile. Cfr.: 17/71.

    Art. 32 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali · Art. 47 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali · Art. 3 cost. · Art. 48 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1992 al 9 dicembre 2000. 8 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… per l'esercizio del diritto di voto nel comune. Le variazioni alle liste sono apportatetolto: , con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale aggiunto: dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni, sono apportate alle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 novembre 2000, n.340

    La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art32 · fonte del testo

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