Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 18, puo' ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale. I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al Comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmettono alla Commissione elettorale mandamentale. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione. 2 La parte interessata puo', entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, presentare un controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta. 2 Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorita' consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 marzo 1975, n. 39

2

La L. 8 marzo 1975, n. 39, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, numero 10) che "i termini di cui all'art. 20, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono ridotti a due giorni; il termine di cui al comma quinto del precitato articolo e' ridotto a giorni 15".

Testo vigente dal 10 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 10 marzo 1975

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1967 al 10 marzo 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 marzo 1975, n. 39

    La L. 8 marzo 1975, n. 39, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, numero 10) che "i termini di cui all'art. 20, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono ridotti a due giorni; il termine di cui al comma quinto del precitato articolo e' ridotto a giorni 15".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art20 · fonte del testo

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