Art. 29 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18

La Commissione elettorale mandamentale:

  • 1)esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
  • 2)cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
  • 3)decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente. La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale. La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti. I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dallo art. 32.

Testo vigente dal 28 aprile 1967

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art29 · fonte del testo

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