Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/03/1971 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 32,

primo e quarto comma, e 47 del testo unico delle leggi per la

disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle

liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, promossi

con tre ordinanze emesse dalla Commissione elettorale mandamentale di

Recanati rispettivamente in data 1, 2 e 3 giugno 1970 sui ricorsi di

Rossi Walter, Guzzini Antenore e Bufarini Pasqualina, iscritte ai nn.

321, 219 e 262 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970, n. 222 del 2

settembre 1970 e n. 267 del 21 ottobre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito dei ricorsi con i quali Rossi Walter, Guzzini Antenore e

Bufarini Pasqualina, nell'imminenza delle elezioni regionali svoltesi

il 7 giugno 1970, chiedevano di essere iscritti nelle liste elettorali

del comune di appartenenza, avendo il Rossi e la Bufarini riacquistato

la capacità elettorale per effetto della dimissione dall'ospedale

psichiatrico ove erano stati ricoverati e non essendovi il Guzzini

stato iscritto prima in quanto residente all'estero, la Commissione

elettorale mandamentale di Recanati ha sollevato questione di

legittimità costituzionale delle disposizioni che vietano di iscrivere

nelle liste elettorali i nominativi di coloro che acquistano o

riacquistino la capacità elettorale dopo la chiusura delle operazioni

di revisione semestrale delle liste stesse.

Precisamente la Commissione impugna l'art. 32, primo comma, del

testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1967, n. 223,

limitatamente all'inciso "sino alla revisione del semestre successivo",

l'art. 32, quarto comma, limitatamente all'inciso "e, in ogni caso, non

oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi

elettorali per le variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 e non oltre il

quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le

variazioni di cui al n. 1", e l'art. 47 - in riferimento alla diversa

disciplina di cui all'art. 40, ultima parte - nella parte in cui

escludono dalla iscrizione nelle liste elettorali e, conseguentemente,

dall'elettorato attivo i cittadini indebitamente e per qualsiasi

ragione omessi, ovvero che abbiano riacquistato la capacità elettorale

dopo i termini predetti, in riferimento agli artt. 48, primo e terzo

comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Nelle tre ordinanze identiche, pronunziate rispettivamente in data

1, 2 e 3 giugno 1970, la Commissione - oltre ad argomentare a

dimostrazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della

questione - afferma che in sede di decisione dei ricorsi in materia di

iscrizione nelle liste elettorali gli organi del suo tipo esercitano

funzioni giurisdizionali amministrative e sono quindi legittimati a

sollevare questioni di costituzionalità

Davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti, né

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

I tre giudizi promossi dalla Commissione elettorale mandamentale di

Recanati e riguardanti la medesima questione possono essere decisi con

unica pronuncia.

Con la sentenza n. 17 del 1971, depositata successivamente alla

deliberazione delle ordinanze di rimessione qui in esame, questa Corte

ha affermato che le Commissioni elettorali mandamentali non esercitano

poteri giurisdizionali neppure quando provvedono alla decisione dei

ricorsi relativi alle iscrizioni nelle liste elettorali. Ne deriva che

esse non sono legittimate a promuovere giudizi di costituzionalità ai

sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

È, pertanto, da dichiarare l'inammissibilità delle questioni

dedotte con le ordinanze innanzi indicate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 32, primo e quarto comma, e 47 del testo unico delle leggi

per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione

delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223,

sollevata dalla Commissione elettorale mandamentale di Recanati con le

ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

e 48, primo e terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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