Vanno restituiti gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza allorche` tale giudice abbia omesso di tener conto di una nuova disciplina che possa incidere sul giudizio, entrata in vigore prima dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione. Nella specie era stato impugnato l'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riguardante la previsione di sanzioni in caso di sottoscrizione plurima di presentazione di candidature, sotto il profilo della mancata estensione alle elezioni amministrative delle nuove disposizioni concernenti le modalita` di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche ed, in particolare, l'eliminazione per talune di tali liste dell'onere di sottoscrizione da parte di elettori presentatori. Il giudice a quo non aveva pero` tenuto conto dell'art. 1, lett. b), d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito con legge 14 maggio 1976, n. 240, che ha eliminato, anche per le elezioni amministrative, le sottoscrizioni per la presentazionw di liste in ipotesi corrispondenti. (Restituzione al giudice a quo, per una nuova valutazione della rilevanza, degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 93 t.u. per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
Art. 102 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 93 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali