Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ((...)) o da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000. ((Chiunque sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura e' punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro)).

Testo vigente dal 26 marzo 2004

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 305/1997

    Questione inammissibile
    30 luglio 1997

    Manifesta inammissibilità della questione, già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 84 del 1997. red.: G. Leo

    Art. 93 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 106 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 84/1997

    Questione infondata
    8 aprile 1997

    È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. red.: S. Di Palma

    Art. 93 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 121/1980

    Illegittimità dichiarata
    23 luglio 1980

    Vanno restituiti gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza allorche` tale giudice abbia omesso di tener conto di una nuova disciplina che possa incidere sul giudizio, entrata in vigore prima dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione. Nella specie era stato impugnato l'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riguardante la previsione di sanzioni in caso di sottoscrizione plurima di presentazione di candidature, sotto il profilo della mancata estensione alle elezioni amministrative delle nuove disposizioni concernenti le modalita` di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche ed, in particolare, l'eliminazione per talune di tali liste dell'onere di sottoscrizione da parte di elettori presentatori. Il giudice a quo non aveva pero` tenuto conto dell'art. 1, lett. b), d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito con legge 14 maggio 1976, n. 240, che ha eliminato, anche per le elezioni amministrative, le sottoscrizioni per la presentazionw di liste in ipotesi corrispondenti. (Restituzione al giudice a quo, per una nuova valutazione della rilevanza, degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 93 t.u. per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

    Art. 102 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 93 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1960 al 26 marzo 2004. 11 parole tolte, 23 parole aggiunte.

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, tolto: ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidaturaaggiunto: ... o da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000aggiunto: . Chiunque sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura e' punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art93 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari