Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 93 d.P.R. 16

maggio 1960, n. 570 (testo unico della legge per la composizione e la

elezione degli organi delle amministrazioni comunali), promossi con

le ordinanze emesse l'8 gennaio 1996 dal pretore di Modica, il 19

febbraio 1996, il 16 febbraio 1996 (n. 4 ordinanze), il 19 febbraio

1996, il 16 febbraio 1996, il 19 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze), il

16 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze), il 19 febbraio 1996 ed il 16

febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dal giudice per le indagini

preliminari presso la pretura di Udine, rispettivamente iscritte ai

nn. 251, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562,

563 e 564 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nelle Gazzette

Ufficiali della Repubblica nn. 12 e 25, prima serie speciale,

dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto penale di

condanna per il reato di cui all'art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960,

n. 570 (testo unico della legge per la composizione e la elezione

degli organi delle amministrazioni comunali), emesso a carico di una

elettrice per aver sottoscritto due diverse presentazioni di

candidatura per le elezioni del consiglio della provincia regionale

di Ragusa, il pretore di Modica, con ordinanza emessa l'8 gennaio

1996 e pervenuta a questa Corte il 26 febbraio 1996 (r.o. n. 251 del

1996) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

predetto art. 93 del testo unico n. 570 del 1960 in relazione agli

artt. 3 e 27 della Costituzione.

La disposizione denunciata punisce con la reclusione fino a due

anni e con la multa fino a lire 100.000 "chiunque, essendo privato o

sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome

altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si

presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi

sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura

o dà il voto in più sezioni elettorali".

Il giudice remittente osserva che tale disposizione, la quale

prevede la stessa pena in relazione a diverse ipotesi criminose,

appare sospetta di incostituzionalità sotto vari profili. In primo

luogo sotto il profilo della irragionevolezza, laddove essa commina

la stessa pena per ipotesi di diversa gravità e per condotte di

diverso disvalore, in particolare condotte che presuppongono

necessariamente "un'attività dolosa", come la sottoscrizione o il

voto con assunzione di nome altrui (peraltro punita con pena meno

severa di quella prevista dal codice penale per la falsa attestazione

a pubblico ufficiale sulla propria identità) o il voto in più

sezioni, e condotte che non presupporrebbero necessariamente il dolo,

come la plurima sottoscrizione di candidature, che sarebbe spesso la

conseguenza "di colposa negligenza o di sconoscenza del divieto".

Tanto più macroscopica sarebbe la differenza fra l'ipotesi in

questione e quella di sottoscrizione con nome altrui di dichiarazione

di presentazione di candidatura, equiparandosi la sottoscrizione non

viziata di falsità a quella falsa.

In secondo luogo, secondo il remittente, la norma denunciata

sarebbe irragionevole e realizzerebbe una ingiustificata disparità

di trattamento rispetto a quanto previsto per l'identica condotta di

sottoscrizione plurima di candidature dall'art. 106 della legge

elettorale politica (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, approvazione del

testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei deputati), che prevede una pena di gran lunga più lieve

(reclusione fino a tre mesi o multa sino a lire 2.000.000). Tale

diversità di trattamento non sarebbe giustificabile nemmeno sotto il

profilo delle differenti realtà rappresentate dalle elezioni

amministrative e da quelle politiche, perché, se così fosse,

risulterebbe incongruo il trattamento penale più grave riservato

invece, in occasione delle elezioni politiche, al caso di chi si

presenta a dare il voto assumendo il nome altrui (art. 103, terzo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).

In ogni caso, secondo il remittente, la giustificazione data in

passato alla maggiore severità della norma impugnata rispetto a

quella che punisce la plurima sottoscrizione in occasione delle

elezioni politiche, e cioè il più limitato ambito territoriale dei

collegi amministrativi e la conseguente maggiore animosità della

competizione, non varrebbe più oggi, dopo l'introduzione del sistema

elettorale maggioritario che prevede nelle elezioni politiche collegi

più ristretti e sostanzialmente coincidenti con quelli previsti per

le elezioni amministrative.

La rilevanza della questione, secondo il remittente, sarebbe

evidente, dipendendo la decisione di applicazione della pena

dall'inesistenza dei vizi di costituzionalità denunciati.

2. - Richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna a

carico di una elettrice imputata di aver sottoscritto due liste di

candidati alle elezioni del consiglio comunale di Udine, il giudice

per le indagini preliminari presso la pretura di Udine, con ordinanza

emessa il 19 febbraio 1996, pervenuta a questa Corte il 20 maggio

1996 (r.o. n. 551 del 1996), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo

comma, della Costituzione, del medesimo art. 93 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.

Ad avviso dell'autorità remittente, il sistema sanzionatorio

penale in materia elettorale sarebbe affetto da profonda incoerenza,

in quanto la sottoscrizione plurima di dichiarazioni di presentazione

di candidature sarebbe punita con una pena minima di quindici giorni

di reclusione e di lire 10.000 di multa nelle elezioni comunali; con

una pena minima di sole lire 10.000 di multa nelle elezioni

politiche, e addirittura non sarebbe punita nelle elezioni

provinciali. Ciò sarebbe in contrasto con il canone della

ragionevolezza, e si tradurrebbe in arbitraria e ingiustificata

disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della

Costituzione, nonché in vanificazione del fine rieducativo della

pena, in violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Coerenza vorrebbe che vi fosse un regime unitario, o, addirittura, la

maggiore importanza delle elezioni politiche potrebbe semmai

comportare una maggiore severità per le violazioni commesse in

occasione di queste ultime.

Il giudice a quo ricorda che la stessa questione di

costituzionalità fu dichiarata non fondata in passato con la

sentenza n. 45 del 1967 di questa Corte, poi confermata da alcune

ordinanze: ma ripropone la questione sia in relazione all'assenza di

sanzioni che vi sarebbe per la medesima condotta in occasione delle

elezioni provinciali, sia in considerazione delle riforme introdotte

nelle più recenti leggi elettorali, che avrebbero praticamente

equiparato tra loro le dichiarazioni di presentazione delle

candidature in occasione delle varie elezioni, senza però incidere

minimamente sulla qualità e quantità delle sanzioni penali

rispettivamente previste in relazione ad esse. L'attuale condizione

di squilibrio e di disparità di trattamento non avrebbe una chiara

giustificazione; e lederebbe il principio costituzionale di

eguaglianza, per la sua irragionevolezza e per la sproporzione tra la

pena prevista e il disvalore del fatto illecito, nonché il principio

di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, per la

previsione di una pena manifestamente eccessiva rispetto al disvalore

dell'illecito, che determinerebbe la vanificazione del fine

rieducativo costituzionalmente imposto alla pena.

In punto di rilevanza, il remittente osserva che dalla discussa

legittimità della norma impugnata dipendono le scelte procedimentali

cui egli è chiamato, cioè l'emissione del decreto di condanna

ovvero la declaratoria che il fatto non è previsto dalla legge come

reato.

3. - La medesima autorità di cui al punto 2, nel corso di analoghi

giudizi, ha sollevato, con tredici ordinanze emesse il 16 febbraio

1996, pervenute a questa Corte il 20 maggio 1996 (r.o. nn. 552, 553,

554, 555, 557, 560, 561, 563 e 564), e il 19 febbraio 1996, pervenute

a questa Corte anch'esse il 20 maggio 1996 (r.o. nn. 556, 558, 559 e

562 del 1996), identica questione, svolgendo considerazioni del

medesimo tenore. Considerato in diritto

1. - Tutte le ordinanze sollevano la medesima questione, sia pure

sotto profili solo in parte coincidenti, onde i relativi giudizi

possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La questione sollevata dal pretore di Modica è inammissibile

per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Il remittente è investito di un procedimento relativo ad una

ipotesi di sottoscrizione, da parte di un elettore, della

presentazione di più liste di candidati per le elezioni del

consiglio della provincia regionale di Ragusa, ipotesi che egli

riconduce alla fattispecie sanzionata dall'art. 93 del d.P.R. 16

maggio 1960, n. 570. Ma le elezioni provinciali in Sicilia non sono

disciplinate da tale decreto, che riguarda la elezione degli organi

delle amministrazioni comunali, con esclusione dei comuni delle

regioni ad autonomia speciale, ove l'ordinamento comunale è oggetto

di una competenza legislativa regionale (come è il caso della

Sicilia, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello statuto speciale),

bensì dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14. Ora, tale legge

regionale contiene all'art. 11, secondo comma, come ricorda il

remittente, solo il precetto secondo cui nessun elettore può

sottoscrivere più di una lista di candidati; e il giudice a quo non

chiarisce a quale titolo e in base a quale ricostruzione del sistema

egli ritiene applicabile alla specie la disposizione penale contenuta

nella legge statale sulle elezioni comunali, della cui legittimità

costituzionale egli dubita. In assenza di qualsiasi motivazione in

proposito, e poiché la valutazione della rilevanza spetta al giudice

a quo, salvo il controllo "esterno" di questa Corte, la questione

sollevata non può essere ritenuta ammissibile.

3. - È ammissibile invece la questione sollevata con le ordinanze

del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine,

pronunciate nel corso di procedimenti relativi a fattispecie di

plurima sottoscrizione di liste di candidati alla elezione del

consiglio comunale di Udine: con esse si censura, sotto più profili,

l'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.570 del

1960, in quanto sanziona con la pena della reclusione fino a due anni

e della multa fino a lire 100.000 - ovvero fino a lire 4.000.000, se

si ritenga applicabile anche l'aumento disposto dall'art. 3 della

legge 12 luglio 1961, n. 603 - il comportamento di chi "sottoscrive

più di una dichiarazione di presentazione di candidatura". In primo

luogo si denuncia la incoerenza del sistema normativo, che

prevederebbe per lo stesso comportamento - sottoscrizione di più

liste di candidati - una pena più severa nel caso di elezioni

comunali, una meno severa nel caso delle elezioni politiche, e

addirittura nessuna pena nel caso delle elezioni provinciali, in tal

modo realizzando una disparità di trattamento ingiustificata e

violando i canoni della ragionevolezza e della proporzionalità della

pena rispetto al disvalore del fatto illecito commesso. In secondo

luogo si lamenta la violazione dell'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, in quanto la sanzione prevista sarebbe manifestamente

eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito e determinerebbe

perciò la vanificazione del fine rieducativo della pena

costituzionalmente imposto.

4. - La questione è infondata sotto tutti i profili denunciati.

Alla conclusione di infondatezza si deve in primo luogo giungere

con riguardo alla pretesa sproporzione fra disvalore dell'illecito e

sanzione comminata. La valutazione di adeguatezza delle sanzioni

penali in relazione alla gravità dell'illecito spetta infatti alla

discrezionalità del legislatore, col limite della non

irragionevolezza (cfr., ex plurimis, sentenze n. 25 del 1994 e n. 333

del 1992; ordinanza n. 220 del 1996): nella specie, la norma

impugnata commina pene, detentiva e pecuniaria, determinate solo nel

massimo e non nel minimo, e dunque consente che i fatti di minore

gravità siano puniti in concreto con l'applicazione di pene che

possono non superare l'entità minima stabilita in via generale dagli

artt. 23 e 24 del codice penale. Non può pertanto dirsi che il

trattamento sanzionatorio riservato alla condotta considerata appaia

di per sé manifestamente irragionevole.

5. - Per la stessa ragione, non può ritenersi contraddetto il fine

rieducativo della pena, imposto dall'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, da una sanzione determinata solo nel massimo, e quindi

irrogabile in concreto entro il limite inferiore corrispondente ai

minimi stabiliti in via generale per ciascuna specie di pena.

6. - Più delicati sono i profili attinenti alla denunciata

disparità di trattamento rispetto alle medesime condotte -

sottoscrizione di più dichiarazioni di presentazione di candidature

- tenute in occasione di altre elezioni, e precisamente, da un lato,

delle elezioni provinciali, dall'altro lato, delle elezioni

politiche.

Per quanto riguarda il primo aspetto, anche a voler accettare la

premessa interpretativa del giudice a quo, secondo cui il divieto non

sarebbe in questo caso assistito da alcuna previsione di sanzioni

penali - nonostante il rinvio alla disciplina dettata per le elezioni

dei consigli comunali, in quanto compatibile, contenuto nell'art. 8,

secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (con tecnica non

dissimile da quella impiegata dalla legge sull'elezione del Senato,

che rinvia per quanto in essa non disposto alle norme stabilite per

la elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibili: cfr.

art. 27 del d.P.R. 20 dicembre 1993, n. 533) -, deve osservarsi che

l'ipotetica assenza di norme penali, applicabili in occasione delle

elezioni provinciali, volte a sanzionare detto comportamento, mai

potrebbe essere invocata per far cadere le previsioni sanzionatorie

contenute nelle altre leggi elettorali, e così nell'art. 93 del

testo unico n. 570 del 1960. Infatti, il principio costituzionale di

eguaglianza non potrebbe essere invocato per estendere una eccezione,

in verità anomala, in un quadro normativo caratterizzato

tradizionalmente dall'opposto principio della punibilità di condotte

considerate dal legislatore, non irragionevolmente, lesive del bene

costituzionalmente protetto della genuinità delle competizioni

elettorali, compromessa dall'uso indebito delle facoltà connesse al

diritto di elettorato attivo.

7. - Resta il profilo relativo alla disparità di trattamento

sanzionatorio della medesima condotta in occasione, rispettivamente,

delle elezioni comunali e di quelle politiche. In proposito è

opportuna una premessa sui caratteri del sistema sanzionatorio

vigente in materia elettorale.

I reati elettorali, in base ad una tradizione legislativa assai

risalente, non costituiscono fattispecie disciplinate in generale e

applicabili a qualunque tipo di consultazione, ma vengono invece

previsti e delineati da norme specifiche che accedono, nell'ambito di

ciascun corpo legislativo, alla disciplina delle diverse specie di

elezioni. In particolare, per quanto riguarda le elezioni dei

consigli comunali, già il d.lgs.lgt. 7 gennaio 1946, n. 1, conteneva

un capo IV del titolo II dedicato alle disposizioni penali

(riprendendo in buona parte la corrispondente legge in vigore nel

periodo prefascista: cfr. il capo IV del titolo III del testo unico

della legge comunale e provinciale dettato con r.d. 4 febbraio 1915,

n. 148): in tale ambito si collocava l'art. 78, primo comma, di

tenore esattamente corrispondente alla disposizione qui denunciata,

in seguito riprodotto senza variazioni nell'art. 86 del testo unico

approvato con d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, e successivamente

nell'art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica n. 570 del 1960. A sua volta il testo unico delle

leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R.

5 febbraio 1948, n. 26 - in gran parte, come è noto, riproduttivo

del d.lgs.lgt. 10 marzo 1946, n. 74, sulla elezione della Assemblea

costituente: il quale a sua volta riprendeva largamente, in questo

campo, le leggi del periodo prefascista -, conteneva nel titolo VI le

disposizioni penali poi trasfuse nel titolo VII del testo unico

approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, titolo rimasto in larga

parte invariato anche dopo la riforma recata dalla legge 4 agosto

1993, n. 277. In questo ambito, una disposizione esattamente

corrispondente a quella dell'art. 106 del testo unico in vigore,

invocata dal giudice a quo come tertium comparationis, si ritrovava

già nell'art. 16, quinto comma, del decreto legislativo

luogotenenziale n. 74 del 1946 (e vedi prima ancora, ad esempio,

l'art. 66, comma secondo, del testo unico approvato con r.d. 26

giugno 1913, n. 821), e poi, inserita nel titolo dedicato alle norme

penali, nell'art. 80 del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica n. 26 del 1948.

La comparazione fra i due gruppi di testi mostra come il

legislatore abbia seguito tecniche diverse, per quanto attiene alla

disciplina sanzionatoria penale, riguardo alle elezioni

amministrative e, rispettivamente, a quelle politiche. Nella

normativa relativa a queste ultime si configurava in origine una

fattispecie di illecito (punita con la reclusione fino a due anni e

con la multa fino a lire 20.000) comprensiva di vari comportamenti

estrinsecantisi nell'esercizio indebito dei diritti di elettorato

attivo (presentazione al voto di chi non è titolare del diritto

elettorale, o assumendo nome altrui, esercizio del voto in più

sezioni elettorali, voto espresso in difformità dall'indicazione

ricevuta da parte di colui che voti per un elettore fisicamente

impedito: cfr. art. 76, primo comma, decreto legislativo

luogotenenziale n.74 del 1946; art. 77, primo comma, testo unico n.

26 del 1948). A parte veniva invece considerata e punita (con pena

della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a lire 10.000)

l'ipotesi della sottoscrizione di più di una lista di candidati

(art. 16, quinto comma, decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del

1946; art. 80 testo unico n. 26 del 1948).

Nel testo unico n. 361 del 1957 si configuravano diverse specifiche

fattispecie, corrispondenti ai diversi comportamenti prima descritti,

graduandosene la gravità: e così prevedendosi la pena della

reclusione fino a due anni e della multa fino a lire 20.000 per chi

si presenti a dare il voto essendo privo del relativo diritto (art.

103, primo comma); la pena della reclusione da uno a tre anni e della

multa fino a lire 50.000 per l'infedeltà nell'espressione del voto

per conto dell'elettore impedito (art. 103, secondo comma); la pena

della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire 100.000 a

lire 500.000 per chi si presenti a dare il voto assumendo il nome

altrui o dia il voto in più sezioni elettorali (art. 103, terzo

comma); infine la pena - già originariamente prevista - della

reclusione fino a tre mesi o della multa sino a lire 10.000 per la

plurima sottoscrizione di candidature (art. 106).

Viceversa nella legge sulle elezioni comunali i vari comportamenti

estrinsecantisi in un indebito esercizio del diritto di elettorato

attivo - sottoscrizione di candidatura da parte di chi non sia

elettore o di chi sottoscrive con nome altrui (ipotesi queste non

specificamente contemplate dalla legge elettorale politica),

presentazione al voto da parte di chi non sia elettore,

sottoscrizione di più dichiarazioni di presentazione di candidature,

voto in più sezioni elettorali - furono ricondotti ad un'unica

comprensiva fattispecie di illecito penale, punita con la reclusione

fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000, cioè con la

stessa pena prevista all'origine, per l'ipotesi base a sua volta

comprensiva di diverse condotte, dalla legge elettorale politica

(mentre l'infedeltà nell'espressione del voto per l'elettore

impedito fu assimilata all'enunciazione fraudolenta di voti da parte

di componenti dell'ufficio elettorale, e punita con la pena della

reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5.000 a lire

20.000): e questa scelta è rimasta invariata nel tempo, fino agli

artt. 93 e 94 del testo unico in vigore.

8. - È evidente la conseguenza della diversa tecnica seguita.

Nell'un caso, e cioè nella legge elettorale politica, il legislatore

ha distinto fra diverse condotte, commisurando, attraverso la

delineazione di fattispecie diverse, la pena edittale alla ritenuta

maggiore o minore gravità astratta del fatto; e in questa scala

l'illecito consistente nella sottoscrizione di più candidature

occupa il gradino più basso, corrispondendovi la pena della

reclusione fino a tre mesi o della multa (oggi) fino a lire

2.000.000. Nell'altro caso, e cioè nella legge elettorale

amministrativa, la scelta della configurazione di una fattispecie

comprensiva delle diverse condotte ha portato a prevedere una pena

congiunta, detentiva e pecuniaria, affidandone la graduazione, in

rapporto alla gravità del fatto, alla determinazione della pena in

concreto da parte del giudice, nell'ambito dell'ampio arco di

variabilità consentito dalla fissazione della pena edittale solo nel

massimo.

Quest'ultima scelta - di configurare cioè una unica fattispecie

comprensiva di più sotto-fattispecie, tutte punibili con una pena

fissata solo nel massimo, e dunque tale da consentire la modulazione

della sanzione da irrogare in concreto in rapporto alla diversa

gravità dell'illecito - non è di per sé costituzionalmente

preclusa al legislatore (cfr. sentenze n. 272 del 1991 e n. 67 del

1992; ordinanza n. 220 del 1996), sempreché non travalichi in un

vero e proprio "sovvertimento del rapporto tra il principio della

riserva alla legge del trattamento sanzionatorio e quello

dell'individualizzazione della pena" (sentenza n. 285 del 1991).

Nella specie, tutti i comportamenti descritti nell'art. 93 del testo

unico n. 570 del 1960 hanno in comune fra di loro l'uso indebito del

diritto di elettorato attivo, con conseguente lesione del bene della

genuinità della competizione elettorale, o perché incidono

sull'esito del voto, o perché (come nel caso delle sottoscrizioni

delle dichiarazioni di candidatura) incidono sulle condizioni

legalmente stabilite per la partecipazione alla competizione

medesima. Non può dunque ritenersi di per sé irragionevole la

scelta fatta dal legislatore; né del resto si appuntano su questo

aspetto le censure del giudice per le indagini preliminari presso la

pretura di Udine, che invece sottolinea la diversità di trattamento

risultante dalle due norme, rispettivamente relative alle elezioni

amministrative e alle elezioni politiche.

9. - Naturalmente la semplice constatazione che le due norme poste

a raffronto facciano parte di sistemi distinti ed autonomi non basta

ad escludere che sia irragionevole il risultato normativo: il canone

della ragionevolezza deve trovare applicazione non solo all'interno

dei singoli comparti normativi, ma anche con riguardo all'intero

sistema.

Tuttavia, nella specie, la disparità, in termini di pena edittale,

del trattamento penale della condotta consistente nella

sottoscrizione di più dichiarazioni di candidatura, fra l'ipotesi

delle elezioni comunali e quella delle elezioni politiche, non

discende da una diversa valutazione in astratto, effettuata dal

legislatore, della gravità dei rispettivi comportamenti. Essa

risulterebbe invero ben difficilmente giustificabile, anche tenendo

conto delle differenze fra elezioni politiche ed elezioni

amministrative, ancorché si considerassero queste ultime

suscettibili di una disciplina ragionevolmente diversa quanto

all'aspetto in esame, per il loro carattere locale (così la sentenza

n. 45 del 1967) e per la frequente maggiore ristrettezza degli ambiti

territoriali interessati (non eliminata nemmeno dalla recente riforma

del sistema elettorale politico, atteso che gli ambiti territoriali

dei comuni sono pur sempre, per lo più, inferiori a quelli dei

collegi elettorali per l'elezione delle Camere). Tale disparità di

trattamento sanzionatorio penale discende piuttosto, come si è

visto, dalla scelta legislativa di configurare una fattispecie ampia

e comprensiva di diverse condotte, anziché una fattispecie specifica

relativa alla condotta in esame.

Un corretto raffronto fra le due ipotesi sanzionatorie, ai fini

della valutazione di ragionevolezza del diverso trattamento previsto

rispettivamente dalla norma denunciata e da quella invocata come

tertium comparationis, non può prescindere dalla diversa struttura

delle due norme: per effetto della quale comportamenti che

nell'ambito delle elezioni politiche e in forza della relativa legge

sono distintamente considerati e puniti, nel diverso ambito delle

elezioni amministrative vengono ad essere assoggettati tutti alla

stessa norma sanzionatoria (l'art. 93 del testo unico n. 570 del

1960), che commina una pena, nel massimo, volta a volta uguale (cfr.

art. 103, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 361

del 1957), inferiore (cfr. art. 103, terzo comma, decreto del

Presidente della Repubblica cit.), o superiore (cfr. art. 106 decreto

del Presidente della Repubblica cit.) a quella prevista dalle

corrispondenti norme della legge elettorale politica, mentre non è

determinata nel minimo, a differenza di quanto accade per le ipotesi

più severamente punite da quest'ultima legge (cfr. art. 103, terzo

comma, decreto del Presidente della Repubblica cit.).

10. - In concreto, gli ampi margini della scelta demandata al

giudice, dalla norma denunciata, in ordine alla pena, uniti agli

altri strumenti offerti al giudice stesso dall'ordinamento (così la

convertibilità delle pene detentive brevi in pene pecuniarie, con

conseguente inapplicabilità della pena accessoria della sospensione

del diritto elettorale e dai pubblici uffici di cui all'art. 102,

primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del

1960), consentono di pervenire all'applicazione di pene, se non

eguali (trattandosi nell'ipotesi in esame pur sempre di pena

congiunta della reclusione e della multa, laddove l'art. 106 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 prevede le

due pene come alternative), comunque non irrazionalmente diverse

nelle due ipotesi.

11. - In definitiva, dunque, può riconoscersi nella diversità di

disciplina denunciata il frutto di scelte discrezionali del

legislatore, tali da non valicare il limite della manifesta

irragionevolezza.

Nondimeno occorre ribadire che il perpetuarsi, in questa materia,

di tradizioni legislative diverse dà luogo ad un sistema normativo

alquanto disarmonico e non ben coordinato: onde va reiterato

l'invito, da gran tempo rivolto anche da questa Corte al legislatore

(sentenze n. 45 del 1967, n. 121 del 1980), perché provveda ad un

riordino complessivo del sistema sanzionatorio in tema di reati

elettorali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960,

n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione

degli organi delle amministrazioni comunali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di

Modica con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del medesimo art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.

570 del 1960 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e

27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso la pretura di Udine con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari