Art. 86 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 78, comma 1°

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura o da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

Testo vigente dal 6 aprile 1951

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 45/1967

    Questione infondata
    18 aprile 1967

    Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione comporta che a parità di situazioni deve corrispondere parità di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obbiettivamente diverse; spetta insindacabilmente al legislatore giudicare sulla parità o diversità delle situazioni, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza nonché degli altri principi costituzionali. Il fatto che colui che commette reato sottoscrivendo più di una lista di candidature per le elezioni comunali sia punito con pena edittale più grave (reclusione fino a due anni e multa fino a l. 20.000 ex artt. 86 T.U. 5 aprile 1951 e 93 T.U. 16 maggio 1960 n. 570) di quella prevista per l'elettore che commetta la stessa infrazione in occasione delle elezioni politiche (reclusione fino a tre mesi ovvero multa sino a l. 10.000 ex art. 106 T.U. 30 marzo 1957 n. 361) non costituisce violazione del principio di eguaglianza poiché, accanto ai punti di accostamento che indubbiamente sussistono fra i detti reati, vi è il dato ben cognito che le elezioni amministrative vengono realizzate in ambienti, circostanze, situazioni locali che ne caratterizzano la preparazione e l'andamento. Sussiste pertanto fra le dette fattispecie delittuose una qualche diversificazione che rende non irrazionale una normativa diversa per quanto riguarda la misura delle sanzioni. È infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 86 D.P.R. 5 aprile 1951 n. 203 e 93 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.

    Art. 86 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 93 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art86 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari