Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1967 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 86

del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, e 93 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.

570, sulla elezione degli organi delle amministrazioni comunali, e

dell'art. 70 del T.U. approvato con decreto 20 agosto 1960, n. 3, del

Presidente della Regione siciliana, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa dal Pretore di Caltanissetta il 22 novembre

1965 nel procedimento penale a carico di Barrile Angelo ed altri,

iscritta al n. 222 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1966;

2) ordinanza emessa il 6 dicembre 1965 dal Pretore di Caltanissetta

nel procedimento penale a carico di Aronica Salvatore ed altro,

iscritta al n. 234 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1966;

3) ordinanze emesse dal Tribunale di Caltanissetta il 28 marzo 1966

in cinque procedimenti penali a carico rispettivamente di Leonardi

Calogero, Siena Salvatore, Raimondi Carmelo, Costa Calogero ed altro e

Alessio Salvatore ed altro, iscritte ai nn. 157, 158, 159, 160 e 161

del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966 e nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana n. 38 del 6 agosto 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

All'udienza del 22 novembre 1965, celebrandosi il processo a carico

di Barrile Angelo ed altri, tratti in giudizio avanti al Pretore di

Caltanissetta perché imputati del reato di cui agli artt. 86 del T.U.

5 aprile 1951, n. 203, e 70 del decreto del Presidente della Regione

siciliana 20 agosto 1960, n. 3, per avere sottoscritto più di una

dichiarazione di presentazione di candidatura in occasione delle

elezioni comunali indette per il 22 novembre 1964, quel magistrato,

ritenuto che gli imputati dovevano rispondere del reato di cui all'art.

93 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi

delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.

570, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della detta

disposizione, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Osserva nell'ordinanza il Pretore che la pena prevista a norma

della disposizione impugnata è della reclusione fino a due anni e

della multa fino a lire 20.000 mentre, per lo stesso fatto, l'art. 106

del T.U. recante norme per l'elezione della Camera dei deputati

approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, prevede invece la pena

della reclusione fino a tre mesi, alternativamente con la multa fino a

lire 10.000. Pertanto, secondo il giudice a quo, la norma impugnata,

prevedendo una pena più grave di quella prevista dall'art. 106 citato

per una identica fattispecie criminosa, contrasterebbe col principio di

eguaglianza, che esige uguali pene per identici reati. Né la

differente disciplina potrebbe giustificarsi razionalmente in relazione

alla circostanza che le elezioni cui si riferisce la norma impugnata

sono amministrative, mentre quelle di cui al ripetuto art. 106 sono

politiche. Tale circostanza infatti, anche se può costituire una nota

di differenziazione del fatto - reato previsto dalle sopra citate

disposizioni, suggerirebbe, se mai, l'adozione di una pena più grave

per l'ipotesi concernente le elezioni politiche, stante la maggior

importanza che assumono rispetto a quelle amministrative, criterio

questo che il legislatore avrebbe già accolto quando ha punito più

severamente i reati di cui agli artt. 97, 100, secondo comma, 103,

terzo comma, 104, quinto comma, e 108 del T.U. delle leggi per la

elezione della Camera dei deputati rispetto a quelli corrispondenti di

cui agli artt. 87, primo comma, 90, secondo comma, 93, seconda e

quarta ipotesi, 96, ultimo comma, e 89 del T.U. approvato con D.P.R.

16 maggio 1960, n. 570.

L'ordinanza, notificata il 6 dicembre 1965 e comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1966.

Lo stesso Pretore, con altra ordinanza emessa il 6 dicembre 1965

nel corso di analogo procedimento penale a carico di Aronica Salvatore

e Stella Giuseppe, sollevava identica questione di legittimità

costituzionale dell'art. 93 del T.U. sopra citato, ripetendo le

argomentazioni già svolte e ponendo in evidenza, inoltre, a sostegno

della asserita identità delle fattispecie criminose concernenti i due

tipi di elezioni, che trattasi pur sempre di reati elettorali,

accomunati dallo stesso termine speciale di prescrizione di due anni,

dalla identità delle pene accessorie, e dalla non applicabilità delle

norme generali sulla sospensione condizionale della pena e sulla non

menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Ed a

conferma della eccezionalità della disciplina sancita con la norma

impugnata, aggiunge che, oltre all'ipotesi in esame, in un'altra

sarebbe prevista una pena maggiore per le elezioni amministrative

rispetto a quelle politiche, e precisamente in relazione al reato di

chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore impossibilitato,

lo fa in modo infedele, ed è punito, nell'ipotesi di elezioni

politiche, con la reclusione da uno a tre anni e la multa fino a lire

50.000, e nell'ipotesi di elezioni amministrative, con la reclusione da

uno a sei anni e con la multa da lire 5.000 a lire 20.000.

La suddetta ordinanza notificata il 14 dicembre 1965 è stata

comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1966.

Il Tribunale di Caltanissetta, con cinque separate ordinanze,

emesse il 28 marzo 1966 rispettivamente nei procedimenti penali in

grado di appello a carico di Leonardi Calogero, Siena Salvatore,

Raimondi Carmelo, Costa Calogero ed altro e Alessio Salvatore ed altro,

tutti imputati del reato di cui agli artt. 86 del T.U. 5 aprile 1951,

n. 203, e 70 del decreto del Presidente della Regione siciliana 20

agosto 1960, n. 3, per fatti identici a quelli di cui alle sopra

menzionate ordinanze pretorili di rinvio, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale delle norme sopra indicate per motivi

sostanzialmente identici a quelli già prospettati dal Pretore.

Le suddette ordinanze, notificate il 2 luglio 1966 e comunicate ai

Presidenti dei due rami del Parlamento, sono state pubblicate sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966 e

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 6 agosto

1966.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito avanti

alla Corte costituzionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni in cancelleria il

20 gennaio 1966.

Osserva l'Avvocatura che non potrebbe affermarsi una coincidenza

assoluta fra le ipotesi previste e punite dalle norme denunziate e da

quelle corrispondenti in materia di elezioni politiche. Infatti il

diverso tipo di elezioni cui la condotta criminosa si riferisce,

assumerebbe la portata di vera e propria circostanza costitutiva del

reato dando così alle due fattispecie un contenuto diverso. Con ciò

si delineerebbe una differenza obbiettiva della posizione dei

rispettivi responsabili di fronte alla legge, con la conseguente

esclusione di ogni problema di eventuale violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Ciò posto l'Avvocatura non si nasconde tuttavia che, come rilevato

dal Pretore, dal raffronto fra varie figure criminose ad analogo

contenuto previste dai due testi unici elettorali, emerge che, in

realtà, per la fattispecie in esame, vi è stato un rovesciamento di

disciplina rispetto a quella adottata per i reati commessi in occasione

delle elezioni politiche, puniti di regola in modo più severo, il che

concreterebbe una contraddittorietà fra norme assunte in uno stesso

sistema, non spiegabile agevolmente in sede di indagine di politica

legislativa. Ma, prosegue l'Avvocatura, se la giurisprudenza della

Corte ammette, ai fini del controllo dell'osservanza del principio di

eguaglianza, l'indagine sulla interna contraddittorietà e

sull'arbitrarietà o irragionevolezza della disciplina denunziata come

incostituzionale, esclude però la ricerca di una idonea

giustificazione anche nelle norme che pongono una diversa disciplina

per situazioni che presentano note di differenziazione, come appunto

quelle in esame. Questa forma di controllo, invero, attingerebbe

necessariamente alle ragioni politiche delle norme, ed in tal modo

esorbiterebbe dai limiti della competenza della Corte.

L'Avvocatura conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la

questione proposta con le ordinanze sopra indicate. Considerato in diritto :

1. - Le sette ordinanze (due del Pretore di Caltanissetta e cinque

del Tribunale della stessa sede) dispongono il rinvio a questa Corte

per l'esame di eguali questioni di legittimità costituzionale.

Va, quindi, disposta la riunione delle conseguenti sette cause,

aventi lo stesso oggetto, per la decisione con unica sentenza.

2. - Va rilevato che con le ordinanze del Pretore, l'esame della

questione viene rapportato alla norma dell'art. 93 dell'attuale testo

unico delle leggi nazionali per l'elezione degli organi delle

amministrazioni comunali (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570): mentre con le

ordinanze del Tribunale si indicano, come norme denunciate, sia l'art.

86 del T.U. delle leggi nazionali sulla elezione degli organi delle

amministrazioni comunali di cui al D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, sia

l'art. 70 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione

siciliana 20 agosto 1960, n. 3, sulla elezione dei Consigli comunali

nella Regione.

Queste diverse norme denunciate dal Tribunale sono tuttavia

formulate in modo assolutamente identico alla norma denunciata dal

Pretore, dando così luogo ad una normativa generale che, pur contenuta

in testi diversi, è riconducibile allo stesso principio.

Va, tuttavia, preliminarmente osservato che la questione di

legittimità costituzionale prospettata dalle ordinanze del Tribunale,

con specifico riferimento all'art. 70 del T.U. approvato dal Presidente

della Regione siciliana, va dichiarata inammissibile.

Questa Corte con sentenza 5 giugno 1962, n. 51, ha già sottoposto

ad esame il predetto decreto, ritenendolo atto della Regione sottratto

ad impugnativa di legittimità costituzionale perché non avente forza

di legge, trattandosi di semplice compilazione o riproduzione, non

innovativa né recettiva, delle disposizioni in materia di elezioni

comunali, contenute nelle leggi dello Stato.

Per identità di situazione e di motivi, la Corte ritiene di dover

pervenire, sul punto, alla dichiarazione di inammissibilità.

3. - La questione prospettata con le ordinanze di rinvio verte sul

punto se sia in contrasto con il principio della eguaglianza di tutti i

cittadini davanti alla legge, garantito dall'art. 3 della Costituzione,

il fatto che colui che commette reato, sottoscrivendo più di una

dichiarazione di presentazione di candidatura per le elezioni comunali,

sia punibile con pena edittale più grave (reclusione fino a due anni e

multa fino a lire 20.000) di quella prevista per l'elettore che

commetta reato sottoscrivendo più di una lista di candidati per

l'elezione della Camera dei deputati (reclusione fino a tre mesi ovvero

multa sino a lire 10.000).

La questione non è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha nettamente fissato e ribadito

il contenuto ed i limiti di applicazione del principio costituzionale

di eguaglianza, statuendo che, a parità di situazioni, deve

corrispondere parità di trattamento, mentre trattamenti differenziati

sono riservati a situazioni obbiettivamente diverse: e che spetta

insindacabilmente al legislatore giudicare sulla parità o la

diversità delle situazioni, pur nel rispetto di criteri di

ragionevolezza nonché degli altri principi costituzionali.

Il caso in esame non si sottrae a questi principi direttivi.

I reati di sottoscrizione di più dichiarazioni di presentazione di

candidature o di più liste di candidati, hanno indubbiamente punti di

accostamento, come quello dell'eguale appartenenza alla categoria dei

reati formali, non richiedenti alcun dolo specifico ma solo quello

generico, consistente nella coscienza e volontà del fatto di apporre

una firma vietata dalla legge: e quello della medesima obbiettività

giuridica, cioè dell'interesse pubblico di assicurare, mediante la

garanzia di un numero minimo di sottoscrittori, la genuinità e la

serietà delle candidature e, di conseguenza, la regolarità di tutte

le operazioni elettorali.

Non può altresì che riconoscersi esatto il rilievo, contenuto

nelle ordinanze del Pretore, che trattasi di reati sottoposti a termini

speciali di prescrizione e non assoggettabili alle norme generali sulla

sospensione condizionale della pena e sulla non menzione della condanna

nel certificato del casellario giudiziale.

Ma, accanto a questi dati comuni e riferibili alla categoria

generale dei reati elettorali, vi è un dato specifico che deve essere

tenuto essenzialmente presente per stabilire il contenuto e, nel

contempo, segnare i limiti del presente giudizio. Ed è il dato, ben

cognito, che le elezioni amministrative vengono realizzate in ambienti,

circostanze, situazioni locali che ne caratterizzano la preparazione e

l'andamento.

Esula da questa constatazione ogni giudizio comparativo di

congruità o meno circa la misura delle sanzioni comminate per le

ipotesi delittuose suindicate, poiché non spetta alla Corte (come già

enunciato con la sentenza n. 92 del 1963) prendere posizione in ordine

alla preferenza da accordare all'uno o all'altro di due sistemi

legislativi, quando si denuncia la disuguaglianza di disciplina

giuridica in base a rapporti reputati eguali tra loro.

Tal compito spetta al potere legislativo: ed infatti, nel caso in

esame, l'auspicio, poi rimasto finora inattuato, per una

"armonizzazione della misura delle sanzioni" è contenuto fin dalla

relazione al D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, sulle elezioni

amministrative, in relazione al progetto per l'elezione dell'Assemblea

Costituente.

Ma la Corte, per rimanere nei limiti delle proprie funzioni

istituzionali, deve soltanto verificare se, in luogo di una asserita

identificazione assoluta di fattispecie delittuose, sussista invece tra

di esse una qualche diversificazione, che renda non irrazionale una

normativa diversa per quanto riguarda la misura delle sanzioni. Il

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione dovrebbe

dirsi intaccato od eluso, solo in caso di constatata irrazionalità del

trattamento differenziato, ma non, come la Corte ritiene nel caso in

esame, quando sussistano motivi attendibili per distinguere situazioni,

che, pur partendo da eguali presupposti, vengano poi ad assumere note

distintive per particolari atteggiamenti soggettivi ed oggettivi.

4. - Queste considerazioni conducono alla dichiarazione di

infondatezza delle questioni come sopra sollevate, ferma rimanendo la

dichiarazione di inammissibilità per la questione proposta in

relazione al decreto del Presidente della Regione siciliana.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui giudizi indicati in epigrafe:

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

proposta dalle ordinanze del Tribunale, con riferimento all'art. 70 del

T.U. approvato con decreto 20 agosto 1960, n. 3, del Presidente della

Regione siciliana;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 86 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, e 93 del D.P.R. 16

maggio 1960, n. 570, sulla elezione degli organi delle amministrazioni

comunali, sollevate con le ordinanze del Pretore e del Tribunale di

Caltanissetta in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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