Art. 75 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 41
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Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 e dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del presente Capo. Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela.
Testo in vigore dal 23 giugno 1960 al 13 ottobre 2000
