[1](T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°)

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)). Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o piu' preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti. Se l'elettore ha segnato piu' di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto verra' attribuito alla lista, cui appartengono i candidati indicati. Le preferenze espresse In eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.

Testo vigente dal 28 marzo 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1993

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1960 al 28 marzo 1993. 160 parole tolte, 27 parole aggiunte.

tolto: L'elettore puo' manifestare la preferenza, esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Ogni elettore puo' esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a 4 per i COmuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere e' fino a 60, non superiore a 5 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere e' di 80. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identita' di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito e' contrassegnato nella lista, Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilita' di confusione fra piu' candidatiaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art57 · fonte del testo

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