Art. 44 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 40 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 12

((La votazione deve proseguire 9 fino alle ore 22. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

  • 1)provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
  • 2)procede alla formazione di un plico nei quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni gia' compiute ed a quelle da compiere nei giorno successivo;
  • 3)cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonche' la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni di cui all'art. 12 possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
  • 4)rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni di cui all'articolo 12 e' consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: dei compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese. La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente o di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2) del secondo comma dal presente articolo producono la nullita' delle operazioni elettorali. Dopo la firma del verbale l'adunanza e' sciolta immediatamente. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta, la votazione. La votazione deve proseguire fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare)).

Testo vigente dal 28 marzo 1956

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1956

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956. 2 parole tolte, 309 parole aggiunte in 5 capoversi.

La votazione deve proseguire aggiunto: 9 fino alle ore 22. tolto: Tuttavia aggiunto: A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

aggiunto: 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

aggiunto: 2) procede alla formazione di un plico nei quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni gia' compiute ed a quelle da compiere nei giorno successivo;

aggiunto: 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonche' la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni di cui all'art. 12 possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

aggiunto: 4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni di cui all'articolo 12 e' consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: dei compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese. La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente o di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2) del secondo comma dal presente articolo producono la nullita' delle operazioni elettorali. Dopo la firma del verbale l'adunanza e' sciolta immediatamente. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta, la votazione. La votazione deve proseguire fino alle ore 14; gli elettori che tolto: siano aggiunto: a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art44 · fonte del testo

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