Corte costituzionale

Ordinanza n. 635/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c),

del d.l. 3 maggio 1976, n. 161, ("Modificazioni ed integrazioni alle

disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le

elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme

per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli

comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il

cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976"), convertito con

modificazioni in legge 14 maggio 1976, n. 240 ("Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,

concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge

relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche,

regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle

elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei

quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica

scade il 12 giugno 1976"), promosso con ordinanza emessa il 30

ottobre 1985 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 274 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 31 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 30

ottobre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 giugno 1987)

nel giudizio promosso da Scanzani Trento per l'annullamento delle

operazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio comunale di

Rieti svoltesi il 12 ed il 13 maggio 1985 e dell'atto di

proclamazione degli eletti, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera

" c", d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge, con

modificazioni, con legge 14 maggio 1976, n. 240, nella parte in cui

elimina l'obbligo - sancito a pena di nullità dall'art. 53, secondo

comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - delle vidimazioni delle liste

elettorali solo nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni

politiche ed amministrative, ribadendo così la necessità della

suddetta vidimazione quando si proceda ad elezioni amministrative

separate;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto

tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione venga

dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata, in quanto basata

sull'erroneo presupposto che l'art. 2, lettera " c", della l. n. 161

del 1976 abbia abrogato l'art. 53, secondo comma, della l. n. 570 del

1960, nella parte in cui prevede l'obbligo di vidimazione delle

liste, con riguardo al caso di contemporaneo svolgimento delle

elezioni politiche ed amministrative;

Considerato che questa Corte ha escluso, con sentenza n. 129 del

1987, che la norma del 1976 abbia portata abrogatrice delle

disposizioni prevedenti modalità tipiche dei singoli procedimenti

elettorali, ed in particolare dell'art. 53, d.P.R. n. 570 del 1960,

affermando che "l'esigenza accertativa delle liste permane comuque,

anche in caso di elezioni abbinate" e che l'obbligo della vidimazione

non viene mai meno, "sia che si tratti di consultazioni separate, sia

che si tratti di consultazioni contestuali";

che la questione va dunque dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, lettera " c", d.l. 3 maggio 1976, n. 161,

("Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative

al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali,

provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per

la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota

col sistema maggiorativo il cui quinquennio di carica scade il 12

giugno 1976"), convertito con modificazioni, in legge 14 maggio 1976,

n. 240, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale

amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza emessa il 30

ottobre 1985 (reg.ord. n. 274 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:635 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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