Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo

comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la

composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni

comunali), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1983 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di

Salerno, sul ricorso proposto da Colucci Raffaele e Amministrazione

Provinciale di Salerno ed altri, iscritta al n. 879 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 60 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania,

sezione di Salerno, con ordinanza emessa il 14 aprile 1983 nel

giudizio promosso da Raffaele Colucci per l'annullamento delle

operazioni elettorali del giorno 8 e 9 giugno 1980 e dell'atto di

proclamazione degli eletti relativi al rinnovo del Consiglio

provinciale di Salerno, collegio di Pontecagnano-Faiano, ha

sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 53,

secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi

per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni

comunali).

Premesso che a fondamento della domanda il ricorrente adduceva

l'omessa vidimazione delle liste elettorali prima che fosse iniziato

lo spoglio dei voti in taluni seggi, secondo quanto previsto

dall'art. 53 del d.P.R. citato, il giudice a quo osserva che

l'articolo 2, lettera c), del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161,

convertito in legge, con modificazioni, con legge 14 maggio 1976, n.

240, nel prescrivere tutti gli adempimenti da effettuarsi prima dello

spoglio dei voti, nulla più dispone sulla necessità della

vidimazione delle liste. La portata innovativa di tale disposizione -

e, correlativamente, abrogativa della precedente - deve peraltro

ritenersi limitata al caso di contemporaneo svolgimento delle

elezioni politiche ed amministrative, dato l'inequivoco riferimento

in tal senso operato dal titolo del testo legislativo in questione

che, tra l'altro, consente chiaramente di individuare quali norme

sono in ogni caso applicabili (come, ad es., l'art. 1) e quali,

invece, solo allorché le consultazioni siano contemporanee (come gli

artt. 2, 3, 4 e 5). Da qui una diversità di disciplina in ordine

alla necessità della vidimazione delle liste da parte del presidente

del seggio e di due scrutatori - alla cui omissione consegue la

nullità delle votazioni - del tutto priva di ragionevolezza posto

che la (scarsa) rilevanza garantistica dal legislatore evidentemente

attribuita a quell'adempimento formale nel caso in cui le elezioni

politiche ed amministrative si svolgano in unico contesto temporale

non giustifica più una diversa disciplina allorché le consultazioni

elettorali amministrative avvengano separatamente.

La sollevata questione - conclude il giudice a quo - non può

infine considerarsi già risolta dalla Corte costituzionale che, con

sentenza n. 43 del 1961, ritenne bensì la norma costituzionalmente

legittima ma in riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost.; e che,

in quella sede, operò inoltre il raffronto tra elezioni

amministrative e politiche, concludendo che la non prevista nullità

delle votazioni per omessa vidimazione delle liste è, per le

elezioni politiche, giustificata dalla considerazione che le

eventuali invalidità delle operazioni elettorali sono deferite al

giudizio del Parlamento.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la

questione venga dichiarata manifestamente infondata siccome basata

sull'erroneo presupposto che l'art. 2, lettera c), del d.l. n. 161

del 1976, abbia abrogato la norma denunciata nella parte in cui

prevede la vidimazione delle liste, con riguardo al caso di

contemporaneo svolgimento delle elezioni amministrative e politiche.

All'omesso richiamo, da parte del d.l. n. 161 del 1976, delle norme

sulla vidimazione e di tutte quelle non direttamente connesse con

l'abbinamento delle elezioni amministrative con quelle politiche non

può invero attribuirsi alcuna portata abrogativa, posto che il

provvedimento normativo mirava soltanto a coordinare lo svolgimento

contemporaneo delle operazioni elettorali, apportando le sole

modifiche necessarie per stabilire l'ordine cronologico dei vari

adempimenti. Della immanente vigenza della disposizione denunciata

costituirebbe poi un sintomo la circostanza che, pur dopo l'entrata

in vigore del d.l. n. 161 del 1976, l'adempimento delle liste

elettorali continua ad essere previsto negli stampati predisposti per

i seggi elettorali anche nel caso di contemporaneo svolgimento delle

elezioni politiche ed amministrative. Considerato in diritto

1. - L'art. 53, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

prevede che, al termine delle votazioni per l'elezione degli organi

delle amministrazioni comunali, le liste degli elettori "prima che si

inizi lo spoglio dei voti, devono essere, a pena di nullità della

votazione, vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due

scrutatori e chiuse in piego sigillato...".

Il 20 giugno 1976 si svolsero contemporaneamente le elezioni della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché dei

consigli delle regioni a statuto ordinario, delle assemblee e dei

consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provinciali e

dei consigli comunali.

Nell'imminenza di tali molteplici consultazioni ed in ragione

della loro concomitanza venne emanato il d.l. 3 maggio 1976, n. 161,

convertito con l. 14 maggio 1976, n. 240, il cui art. 2 - alla

lettera c) - prevede che, in caso di contemporaneo svolgimento di

elezioni politiche ed amministrative, il seggio, ultimate le

operazioni di riscontro dei voti, "procede alla formazione dei plichi

contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede

avanzate".

Il giudice a quo rileva che quest'ultima disposizione non

contempla più l'adempimento della vidimazione e ne fa discendere

l'intervenuta abrogazione dell'art. 53 del d.P.R. n. 570 del 1960 in

tutti i casi in cui le elezioni amministrative e politiche si

svolgano simultaneamente.

In tale ipotesi, l'omessa vidimazione delle liste, in quanto non

espressamente prescritta, non sarebbe più causa di nullità, in ciò

evidenziandosi una irrazionale difformità di disciplina rispetto

alle consultazioni elettorali amministrative che si tengono

indipendentemente dalle altre. Tale diversità di regime integrerebbe

il denunciato vizio di illegittimità costituzionale.

2. - Dai lavori preparatori della l. 14 maggio 1976, n. 240, che

ha convertito il d.l. 3 maggio 1976, n. 161, risulta la natura

tecnica del provvedimento legislativo, finalizzato ad uniformare

taluni adempimenti organizzativi, in precedenza diversamente

disciplinati a seconda del tipo di elezione, onde consentire il

contemporaneo svolgimento di molteplici consultazioni: non a caso

l'art. 2 della citata l. n. 240 del 1976 rinvia alla futura

emanazione di un testo unico la sistemazione organica della materia.

Il procedimento elettorale è risultato semplificato, ma nessun

intervento abrogativo è stato effettuato circa l'adempimento della

vidimazione delle liste.

Questa consiste nella sottoscrizione di ciascun foglio da parte

del presidente e di due scrutatori; è tradizionalmente prevista

nell'ordinamento sin dal T.U. n. 5821 del 1889: mediante tale

attività il seggio attesta di aver identificato l'elettore e

certificato il suo voto proprio su quella lista che era stata

autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale. La vidimazione

ha perciò finalità di accertamento, al pari di quella, ad esempio,

che la legge richiede al notaio per il libro-giornale dell'impresa

(art. 2216 c.c.) o per i fogli sui quali è redatto il testamento

olografo (art. 620 c.c.), nonché al pretore mandamentale per

ciascuna pagina dei registri dello stato civile (art. 20, r.d. 9

luglio 1939, n. 1238).

Con tale adempimento, in conclusione, si tende ad impedire che si

verifichino sostituzioni o manipolazioni delle liste successivamente

alla conclusione delle votazioni: la vidimazione garantisce la

certezza e regolarità delle liste medesime onde consentire le

operazioni di riscontro dei voti e si colloca perciò prima di

queste.

Viceversa l'art. 2 d.l. n. 161 del 1976, come ha statuito il Cons.

giust. amm. reg. Sicilia nella sentenza n. 170 del 5 dicembre 1984,

ha riguardo al momento - cronologicamente successivo - dell'iter

procedimentale elettorale in cui, già effettuato il riscontro, sulla

base di liste perciò vidimate, devono essere formati i plichi, dei

quali, per le anzidette esigenze di coordinamento, è prescritta la

confezione in unico contesto anziché, dispersivamente, alla fine di

ogni singola consultazione.

Deve perciò escludersi che la norma del 1976 abbia portata

abrogatrice delle disposizioni che prevedono modalità tipiche dei

singoli procedimenti elettorali ed in particolare dell'art. 53,

d.P.R. n. 570 del 1960. L'esigenza accertativa delle liste permane

comunque anche in caso di elezioni abbinate: essa è sempre tutelata

attraverso l'obbligo della vidimazione, operazione essenziale per

ogni tipo di elezione che non può mai venire meno, rileva il giudice

sopra citato, sia che si tratti di consultazioni separate, sia che si

tratti di consultazioni contestuali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 53, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo

unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi

delle amministrazioni comunali"), sollevata in riferimento all'art. 3

Cost. dal T.A.R. per la Campania, sezione di Salerno, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'8 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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