Art. 32 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18

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((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)). Il numero dei presentatori non puo' eccedere di oltre la meta' le cifre indicate nel precedente comma. La popolazione del Comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonche' in nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi: le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)). Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. Nessuno puo' essere candidato in piu' di una lista di uno stesso Comune. Con la lista devesi anche presentare:

  • 1)un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
  • 2)la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  • 3)il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;
  • 4)l'indicazione di due delegati che hanno la facolta' di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

Testo in vigore dal 28 marzo 1993 al 5 gennaio 2013

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 203/1975

    Questione infondata
    10 luglio 1975

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), proposta dal pretore di Segni, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 48 e 51 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede dell…

    Art. 32 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 48 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1993

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1992 al 28 marzo 1993. 63 parole tolte, 18 parole aggiunte.

tolto: La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con piu' di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con piu' di 100.000 abitanti, 200 nei Comuni con piu' di 40.000 abitanti, 100 negli altri.aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. Il numero dei presentatori non puo' eccedere di oltre la meta' le cifre … 28. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista. tolto: Nessuna lista puo' comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, ne' inferiore a un terzo aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art32 · fonte del testo

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