Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1975 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo

comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per

la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni

comunali), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1973 dal pretore

di Segni nel procedimento civile vertente tra Argiolas Luciano e

Girolami Nicola, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 23

gennaio 1974.

Visti gli atti di costituzione di Argiolas Luciano e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione 5 luglio 1973 l'avv. Luciano Argiolas

conveniva in giudizio davanti al pretore di Segni il sig. Nicola

Girolami assumendo che questi, incaricato di formare la lista dei

candidati del P.L.I. per le elezioni comunali di Carpineto Romano del

17 giugno 1973, lo aveva indotto ad accettare la candidatura

impegnandosi a rispettare l'ordine alfabetico nella compilazione e

presentazione della lista e a versargli, in caso di inadempienza

dell'impegno assunto, la somma di lire cinquecentomila a titolo di

risarcimento danno.

Poiché il Girolami non aveva tenuto fede all'accordo intercorso,

se ne chiedeva la condanna al pagamento della somma pattuita. Nello

stesso atto di citazione veniva, inoltre, prospettata al giudice la

opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella

parte in cui non dispone una collocazione imparziale dei candidati

nelle liste per le elezioni comunali, in riferimento agli artt. 48 e 51

della Costituzione.

In sede di giudizio il convenuto eccepiva la nullità del

contratto, in quanto contrario "al buon costume". L'attore insisteva

sulla richiesta del rinvio degli atti alla Corte costituzionale per

l'esame preliminare della questione di legittimità costituzionale,

già prospettata nell'atto di citazione.

In pieno accoglimento dell'istanza attrice il pretore ha sollevato

con ordinanza 9 luglio 1973 la questione di legittimità costituzionale

del precitato art. 32, settimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960.

2. - Ai fini della rilevanza della questione il giudice a quo

osserva che, qualora venisse riconosciuta l'illegittimità

costituzionale della norma impugnata, verrebbe meno "la contrarietà al

buon costume" del contratto dedotto, in quanto, questo, sarebbe stato

diretto proprio alla realizzazione di un fine costituzionalmente

protetto, quello, cioè, della imparzialità nella collocazione dei

candidati nelle liste elettorali.

3. - Lo stesso giudice assume che la collocazione non imparziale

dei candidati nelle liste elettorali potrebbe influenzare l'elettore

limitandone la libertà di scelta e ciò in contrasto con l'art. 48

della Costituzione che vuole il voto libero, non sottoposto a

condizionamenti psicologici o di altra natura.

Inoltre, la norma impugnata, lasciando arbitri i gruppi elettorali

e, di riflesso, i partiti, di predisporre liberamente l'ordine di lista

dei candidati, senza, pertanto, una predeterminazione rigida e uniforme

di criteri, determinerebbe una disparità di trattamento tra i

candidati stessi, mentre essi, per l'art. 51 della Costituzione,

avrebbero diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di

assoluta parità, con esclusione di ogni indicazione preferenziale.

4. - Nel giudizio davanti alla Corte si è regolarmente costituita

la parte attrice, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Mariotti

Bianchi ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Le deduzioni della parte attrice ricalcano nella sostanza le

argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.

L'Avvocatura dello Stato rileva che la questione dovrebbe essere

risolta ponendo gli articoli costituzionali di riferimento in

correlazione con l'art. 49 della stessa Costituzione. Tale articolo,

nell'attribuire ai partiti e alle associazioni politiche il diritto di

concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale,

darebbe particolare risalto alla loro insostituibile funzione di

strumenti attraverso i quali il popolo eserciterebbe il suo potere

sovrano. Peculiare aspetto di tale funzione sarebbe proprio quello

della presentazione delle liste di candidati alle varie consultazioni

elettorali. Ciò legittimerebbe non solo quella prima necessaria

selezione dei candidati che i partiti fanno negli atti preliminari alla

formazione delle liste elettorali, ma anche la indicazione nelle liste

stesse dei capilista, come quelli che, nell'ambito della formazione

politica che li esprime, godrebbero di maggiore considerazione e

prestigio per la loro spiccata personalità.

D'altra parte l'inconveniente lamentato dal giudice a quo circa gli

effetti psicologici che l'elettore potrebbe subire attraverso la

collocazione del candidato da scegliere nella lista non verrebbe meno

neppure se si accedesse al criterio della formulazione di questa

attraverso il sorteggio o l'ordine alfabetico, elementi puramente

casuali ed estrinseci. La piena libertà di determinazione

dell'elettore sarebbe garantita attraverso il "voto di preferenza", che

la legge gli riconosce al di fuori della scelta, attraverso la

compilazione della lista, effettuata dalle formazioni politiche.

Sulla base delle esposte considerazioni, l'Avvocatura dello Stato

conclude per la non fondatezza della questione. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Segni ha deferito alla Corte la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 16

maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la

elezione degli organi delle amministrazioni comunali), in riferimento

agli artt. 48 e 51 della Costituzione.

La questione non è fondata.

2. - Il comma settimo dell'art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960

stabilisce che nella lista delle elezioni comunali presentata dagli

elettori ai sensi del primo comma dello stesso articolo "deve essere

indicato di tutti i candidati cognome, nome, luogo e data di nascita e

la relativa indicazione deve recare una numerazione progressiva secondo

l'ordine di presentazione".

Il giudice a quo ha ritenuto doversi ravvisare nell'ultima parte

del comma settimo dell'art. 32 succitato la violazione dell'art. 48

della Costituzione che garantisce al cittadino la libertà di voto e

dell'art. 51, in forza del quale tutti i cittadini possono accedere

agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di

eguaglianza.

Si afferma, infatti, che la norma impugnata, nel demandare ai

gruppi elettorali la facoltà di predisporre liberamente l'ordine dei

candidati da sottoporre al corpo elettorale, non solo inciderebbe,

soprattutto da un punto di vista psicologico, sulla libertà di scelta

dell'elettore, ma si risolverebbe, anche, in una lesione del diritto di

ogni candidato a concorrere alla elezione in condizione di eguaglianza

con gli altri.

3. - La Corte osserva che la formulazione della norma non offre,

sotto nessun aspetto, motivo di contrasto con i richiamati articoli

della Costituzione. Detti articoli si ricollegano senz'altro, come

giustamente rileva l'Avvocatura dello Stato, al valore e alla portata

dell'art. 49 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il

diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo

democratico a determinare la politica nazionale.

Il legislatore ordinario ha voluto dare all'art. 49 della

Costituzione un contenuto concreto e specifico coll'attribuire alle

formazioni politiche un ruolo autonomo in materia di elezioni

determinando uno stretto rapporto tra partiti ed elettori. Tale ruolo

trova il suo logico e naturale sviluppo nel potere riconosciuto a dette

formazioni di designare propri candidati al fine di meglio garantire la

realizzazione di quelle linee programmatiche che esse sottopongono alla

scelta del corpo elettorale.

Una volta riconosciuta legittima, in linea di principio, la scelta

operata dal legislatore di concedere alle formazioni politiche la

facoltà di presentare proprie liste di candidati, nessuna rilevanza

costituzionale può assumere la circostanza che lo stesso legislatore

le ha lasciate libere di indicare l'ordine di presentazione delle

candidature.

Le modalità e le procedure di formazione della volontà dei

partiti o dei gruppi politici occasionali - che sovente sorgono per le

elezioni amministrative in dipendenza di situazioni ambientali - e

previste dalle leggi elettorali, non ledono affatto la libertà di voto

del cittadino, il quale rimane pur sempre libero e garantito nella sua

manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che

concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso

nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza. Non si può

parlare, pertanto, di costrizione o di influenza psicologica e

tantomeno di condizionamento dell'elettore. Il sistema elettorale tende

solo a creare un rapporto conoscitivo tra un dato raggruppamento

politico e il cittadino elettore, senza incidere in alcun modo sulla

piena libertà di questo. In sostanza l'indicazione preferenziale da

parte del partito di un candidato, normalmente realizzata attraverso il

"capo lista", assume per l'elettore, che intende votare per quel

partito, un carattere meramente indicativo, e non già di imposizione

di scelta. D'altra parte, sia la scelta effettiva dei candidati, sia il

loro ordine di elencazione è fatto interno proprio delle

organizzazioni promotrici, estraneo pertanto, al contenuto e allo

svolgimento sostanziale delle elezioni.

4. - Non spetta al candidato scelto dalla formazione politica

dolersi di quella che sarà la sua collocazione nella lista.

L'accettare o non accettare la candidatura alle condizioni stabilite

dal gruppo che la offre è pur sempre atto volontario del prescelto che

esaurisce i suoi effetti nel rapporto formazione politica e candidato

stesso.

Questi è, di conseguenza, libero di accettare o non accettare la

candidatura così come gli è stata proposta ed è libero di ritirarla

in ogni momento. Ogni eventuale violazione di particolari accordi circa

la collocazione nella lista del candidato, è problema che riguarda i

soggetti contraenti al di fuori dei contenuti e della portata dell'art.

51 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo

unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle

amministrazioni comunali), proposta dal pretore di Segni, con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 48 e 51 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari