Art. 28 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. La popolazione del Comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonche' in nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o ai segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione e' redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1991, N. 271. Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 235. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. ((Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea)). Nessuno puo' accettare le candidature in piu' di una lista nello stesso comune. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale.

Testo vigente dal 31 luglio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2013 al 31 luglio 2021. 4 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… Comune della Repubblica. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. tolto: Tale presentazione dev'essere fatta aggiunto: Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare aggiunto: in forma cartacea. Nessuno puo' accettare le candidature in piu' di una lista nello stesso comune. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art28 · fonte del testo

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