Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1962 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102, ultimo

comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con ordinanza emessa

il 12 giugno 1961 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a

carico di Maccauso Antonio, iscritta al n. 115 del Registro ordinanze

1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del

9 settembre 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1962 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio penale d'appello celebrato davanti al

Tribunale di Catanzaro contro il signor Antonio Maccauso, imputato del

reato previsto e punito dall'art. 93 del T.U. delle leggi elettorali 16

maggio 1960, n. 570, fu sollevata la questione di legittimità

costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 del medesimo T.U., che

esclude l'applicabilità ai reati elettorali del beneficio della

sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna

nel certificato del casellario giudiziale, in relazione agli artt. 3 e

27 della Costituzione. La medesima questione era stata sollevata nel

giudizio di primo grado davanti al Pretore di Borgia, ma era stata

ritenuta da questo Pretore manifestamente infondata.

Il Tribunale di Catanzaro, invece, con ordinanza 12 giugno 1961,

accoglieva la richiesta dell'appellante, osservando che "la questione

non è infondata in quanto i benefici che il Codice penale

espressamente prevede, pur essendo rimessi al potere discrezionale del

giudice, presuppongono una valutazione della personalità dell'imputato

(art. 164 Cod. pen.). La sospensione condizionale della pena è ammessa

allorché il giudice presume che il colpevole si asterrà dal

commettere ulteriori reati. Scopo di tale norma è quello di evitare

che un incensurato che può essere ricuperato alla società e

rieducato, debba essere ristretto in carcere, in un ambiente cioè non

sufficientemente idoneo al ricupero e alla rieducazione".

L'ordinanza fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri,

comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata,

per disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura

generale dello Stato, depositando le sue deduzioni il 14 luglio 1961,

nelle quali ha concluso perché siano dichiarate infondate le questioni

di legittimità costituzionale promosse con l'ordinanza del Tribunale

di Catanzaro.

Osserva l'Avvocatura che la sospensione condizionale della pena in

tanto è applicabile, in quanto sussista la condizione che il soggetto

condannato non sia pericoloso, e che, nel caso, il legislatore presume

la qualità di persona pericolosa in colui il quale ha commesso un

reato elettorale. Considerazioni connesse con queste espone per quanto

concerne il beneficio della non menzione della condanna nel certificato

del casellario giudiziale, dopo aver sollevato l'eccezione della

rilevanza della relativa questione rispetto al giudizio principale e

dopo aver manifestato dei dubbi sulla ammissibilità di una pronuncia

in proposito, basata sulla applicazione della norma contenuta nell'art.

27, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. - Nella pubblica udienza dell'11 aprile l'Avvocatura dello Stato

ha insistito nelle conclusioni già prese, rimettendosi alle

argomentazioni già svolte negli scritti defensionali. Considerato in diritto :

1. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito che la questione di

legittimità costituzionale della non menzione della condanna nel

certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati

non fosse rilevante nel giudizio a quo, sul fondamento che "la censura

della mancata applicazione del beneficio" non sarebbe stata dedotta con

uno specifico motivo d'impugnazione: di qui la conseguenza che il

giudice di secondo grado si sarebbe trovato nella impossibilità di

concedere di sua iniziativa il beneficio. L'eccezione non può essere

accolta. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha ripetutamente

chiarito quali siano i limiti che incontra un esame da parte sua della

fondatezza del giudizio di rilevanza che è di competenza del giudice a

quo, segnatamente nei casi nei quali esso attenga all'estensione della

competenza e all'esercizio dei poteri spettanti all'autorità

giurisdizionale che solleva la questione di legittimità.

Pertanto la Corte deve esaminare tanto l'ora enunciata questione,

quanto l'altra dell'inapplicabilità ai reati elettorali della

sospensione condizionale della pena.

2. - Tutte e due le questioni non sono fondate sia nei confronti

dell'art. 3, sia nei confronti dell'art. 27 della Costituzione. La

Corte ha più volte enunciato che il principio di eguaglianza

consacrato nell'art. 3 non impedisce al legislatore ordinario di

regolare con norme speciali situazioni speciali, sempre che il

regolamento di queste situazioni non urti contro gli espliciti divieti

di quel medesimo articolo, e non sia manifestamente arbitrario o

irrazionale. Ora non può davvero dirsi che negare l'applicabilità ai

reati elettorali dei due benefici sopra ricordati concreti un caso nel

quale la discrezionalità del legislatore si tramuti in arbitrio,

essendo ovvi i motivi che possono averlo indotto a ritenere opportuno

un trattamento differenziato per i reati elettorali, sia per la natura

della materia alla quale essi si riferiscono, che è di fondamentale

importanza in un regime democratico, sia per l'efficacia immediata che

in tali casi deve essere riconosciuta alla pena e alle misure che alla

pena conseguono.

3. - Non risulta con chiarezza dall'ordinanza su quale punto verta

il contrasto dell'inapplicabilità ai reati elettorali dei benefici

della sospensione condizionale della pena e della non menzione della

condanna, con l'art. 27 della Costituzione. È da ritenere, da quel che

in essa si dice circa lo scopo che la sospensione si proporrebbe, che

il contrasto è da porre con la norma contenuta nel terzo comma

dell'art. 27, giusta il quale "le pene non possono consistere in

trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla

rieducazione del condannato". Dice, infatti, il Tribunale di Catanzaro

che lo scopo della norma, che consente al giudice di sospendere

condizionalmente la pena, "è quello di evitare che un incensurato che

può essere recuperato alla società e rieducato, debba essere

ristretto in carcere, in un ambiente non sufficientemente idoneo al

recupero e alla rieducazione". Ora, ritiene la Corte che la norma

dell'art. 27 testé richiamata fa riferimento ai modi di esecuzione

della pena, e perciò è arbitrariamente richiamata nel caso presente,

nel quale si discute viceversa di una pena, la cui esecuzione è

sospesa. Ma, anche se si volesse accogliere l'interpretazione estensiva

che l'ordinanza sostiene di quella norma costituzionale, non si

potrebbe pervenire alla dichiarazione di illegittimità dell'ultimo

comma dell'art. 102 del T. U. delle leggi elettorali. È infatti, il

fondamento e i caratteri dell'istituto della sospensione della pena non

possono essere riportati soltanto alla finalità della rieducazione del

colpevole. Si deve tener conto, nella sua valutazione, non soltanto dei

criteri fissati dall'art. 164 del Cod. pen. (previsione del giudice che

il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati), ma anche del

limite segnato dall'articolo 163, in base al quale la sospensione è

ammissibile soltanto se la pena detentiva irrogata, o che il colpevole

dovrebbe scontare a seguito di conversione, non superi la durata di un

anno. Con che il legislatore ha mostrato di ispirarsi, nel regolare la

concessione del beneficio, anche al criterio della gravità del reato.

E se, in via generale, i limiti sono ricondotti dall'art. 163 del Cod.

pen. al criterio quantitativo della pena, nulla vieta al legislatore di

escludere l'applicabilità del beneficio anche con riferimento alla

qualità dei reati, quando questi, cioè, siano di tale natura da

richiedere che la pena irrogata esplichi senza limitazioni la sua

propria funzione intimidativa e reintegrativa del diritto. Sempre che,

così operando, come appunto accade nel caso in esame, non siano

violati precetti o principi garantiti dalla Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato;

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 12

giugno 1961 dal Tribunale di Catanzaro, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 102 del T.U. delle leggi per la composizione

e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato

con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione agli artt. 3 e 27 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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