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(Art. 55 D.P.R. n. 637/1972) Determinazione dell'imposta 1. L'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella colonna a) della tariffa al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui e' gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'art. 58, comma 1. 2. Se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono comprese piu' donazioni a favore di soggetti diversi l'imposta e' determinata in base al valore globale netto di tutti i beni e diritti donati ed e' ripartita tra i donatari in proporzione al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi. 3. Se il donatario non e' coniuge ne' parente in linea retta del donante l'imposta e' aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate nelle colonne b) della tariffa al valore globale netto di cui al comma 1 ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, al valore della quota spettante o dei beni e diritti attribuiti al donatario stesso, diminuito degli oneri a suo carico. 4. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e 34, commi 3 e 4. 5. Si applicano le riduzioni previste nell'art. 25, salvo quanto stabilito nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell'art. 51, comma 2, e le detrazioni previste nell'art. 26. E' inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione e' allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione.

Testo in vigore dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art56 · fonte del testo

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