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(Art. 51 D.P.R. 637/1972 - Art. 9 legge n. 880/1986) Incompletezza e infedelta' della dichiarazione 1. L'incompletezza e l'infedelta' della dichiarazione della successione, o della dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono punite, rispettivamente, con la pena pecuniaria da due a quattro volte e con la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta liquidata. Le pene pecuniarie sono ridotte alla meta' se la maggiore imposta non e' superiore al quarto dell'imposta totale e non si applicano se non e' superiore a lire cinquantamila. Si applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 3. 2. Nella commisurazione della pena pecuniaria per infedelta' della dichiarazione non si tiene conto della parte della maggiore imposta corrispondente alla differenza, se non superiore al quarto del valore accertato, tra il valore accertato e il valore dichiarato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'art. 34, comma 5. 3. Se nella dichiarazione sono indicate passivita' in tutto o in parte insussistenti, sulla base di attestazioni di cui all'art. 23, comma 4, non conformi a verita', i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione che hanno sottoscritto le attestazioni stesse sono puniti con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta corrispondente, in aggiunta a quella per infedelta' della dichiarazione applicabile a norma dei commi 1 e 2. Con la stessa pena pecuniaria sono puniti i creditori che hanno sottoscritto le attestazioni e i creditori o altri soggetti che hanno sottoscritto o rilasciato altri documenti di prova, non conformi a verita', di passivita' indicate nella dichiarazione.

Testo in vigore dal 27 novembre 1990 al 1 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art51 · fonte del testo

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