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(Art. 51 D.P.R. 637/1972 - Art. 9 legge n. 880/1986) (( (Infedelta' della dichiarazione).)) ((1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dll'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passivita' deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero. 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato. 3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o elementi non incidenti sulla determazione del tributo, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazoni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e' ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.))

Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 29 giugno 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 1 aprile 1998. 226 parole tolte, 210 parole aggiunte.

(Art. 51 D.P.R. 637/1972 - Art. 9 legge n. 880/1986) tolto: Incompletezza e infedelta' della dichiarazione 1. L'incompletezza e l'infedelta' della dichiarazione della successione, o della dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono punite, rispettivamente, con la pena pecuniaria da due a quattro volte e con la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta liquidata. Le pene pecuniarie sono ridotte alla meta' se la maggiore imposta non e' superiore al quarto dell'imposta totale e non si applicano se non e' superiore a lire cinquantamila. Si applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 3. 2. Nella commisurazione della pena pecuniaria per infedelta' della dichiarazione non si tiene conto della parte della maggiore imposta corrispondente alla differenza, se non superiore al quarto del valore accertato, tra il valore accertato e il valore dichiarato aggiunto: (Infedelta' della dichiarazione). 1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dll'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passivita' deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero. 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati tolto: nell'art. aggiunto: nell'articolo 34, comma 5aggiunto: , se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato. 3. Se tolto: nella dichiarazione sono indicate passivita' in tutto o in parte insussistenti, sulla base di attestazioni di cui all'art. 23, comma 4, non conformi a verita', i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione che hanno sottoscritto le attestazioni stesse sono puniti con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta corrispondente, in aggiunta a quella per infedelta' della dichiarazione applicabile a norma dei commi 1 e 2. Con la stessa pena pecuniaria sono puniti i creditori che hanno sottoscritto le attestazioni e i creditori o altri soggetti che hanno sottoscritto o rilasciato altri documenti di prova, non conformi a verita', di passivita' indicate nella dichiarazione aggiunto: l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o elementi non incidenti sulla determazione del tributo, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazoni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e' ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art51 · fonte del testo

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