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(Artt. 41 e 42 D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986 Art. 28 D.P.R. n. 602/1973) Pagamento dell'imposta 1. Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro novanta giorni da quello in cui e' stato notificato l'avviso di liquidazione. 2. Dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. 3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e soprattasse, non superiore a lire ventimila. 4. Il contribuente puo' pagare, oltre che in contanti, con cedole di titoli del debito pubblico scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonche' con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.

Testo in vigore dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art37 · fonte del testo

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