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(Art. 11 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 1 D.P.R. n. 952/1977 Art. 4 legge n. 512/1982) Beni non compresi nell'attivo ereditario 1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:

  • a)i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e' provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto dell'art. 10;
  • b)le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10;
  • c)le indennita' di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennita' spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
  • d)i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
  • e)i crediti verso la Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;
  • f)i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
  • g)i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
  • h)i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;
  • i)gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonche' ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
  • l)i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. 1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286)). 24 1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286)). 24
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

24

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 2, comma 53) che " Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente."

Testo in vigore dal 29 novembre 2006 al 25 novembre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 novembre 2006

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2000 al 29 novembre 2006. 116 parole tolte, 40 parole aggiunte.

l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. 1-bis. tolto: Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'articolo 7. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per garantire la pubblicita' del versamento volontario dell'imposta di successione aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286. 1-ter. tolto: I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato volontariamente dal donante aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 2, comma 53) che " Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art12 · fonte del testo

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