Art. 7 (Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1989 al 13 luglio 1991. Leggi il testo vigente →

[1]1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

  • a)motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole................................... L. 50.000 4 b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
  • 1)fino a 8 CV................................. L. 50.000 4 2) da oltre 8 fino a 12 CV..................... L. 60.000 3) da oltre 12 fino a 20 CV.................... L. 70.000 4) da oltre 20 fino a 30 CV.................... L. 90.000 5) da oltre. 30 fino a 40 CV................... L. 110.000 6) oltre 40 CV................................. L. 130.000 c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
  • 1)fino a 7 quintali........................... L. 66.000 2) da oltre 7 fino a 15 quintali............... L. 96.000 3) da oltre 15 fino a 30 quintali.............. L. 108.000 4) da oltre 30 fino a 45 quintali.............. L. 126.000 5) da oltre 45 fino a 60 quintali.............. L. 150.000 6) da oltre 60 fino a 80 quintali.............. L. 172.000 7) oltre 80 quintali........................... L. 214.000 d) rimorchi di portata:
  • 1)fino a 20 quintali.......................... L. 88.000 2) da oltre 20 fino a 50 quintali.............. L. 118.000 3) oltre 50 quintali........................... L. 150.000 e) rimorchi per trasporto di persone:
  • 1)fino a 15 posti............................. L. 76.000 2) da 16 a 25 posti............................ L. 84.000 3) da 26 a 40 posti............................ L. 100.000 4) oltre i 40 posti............................ L. 120.000 f) unita' da diporto:
  • 1)natanti..................................... L. 70.000 2) imbarcazioni................................ L. 200.000 3) navi........................................ L. 1.000.000

[2]Note:

  • I)Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreche' non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera d), si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.
  • II)Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico per formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalita'.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto: - (con l'art. 6, comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata". - (con l'art. 6, comma 4) che "Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate".

Testo in vigore dal 30 settembre 1989 al 13 luglio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 settembre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1989 al 30 settembre 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto: - (con l'art. 6, comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata". - (con l'art. 6, comma 4) che "Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~tariffa-parte-i-atti-soggetti-a-registrazione-in-termine-fis-art7 · fonte del testo

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