Art. 7 (Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1989 al 30 settembre 1989. Leggi il testo vigente →

[1]1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

  • a)motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole................................... L. 50.000 b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
  • 1)fino a 8 CV................................. L. 50.000 2) da oltre 8 fino a 12 CV..................... L. 60.000 3) da oltre 12 fino a 20 CV.................... L. 70.000 4) da oltre 20 fino a 30 CV.................... L. 90.000 5) da oltre. 30 fino a 40 CV................... L. 110.000 6) oltre 40 CV................................. L. 130.000 c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
  • 1)fino a 7 quintali........................... L. 66.000 2) da oltre 7 fino a 15 quintali............... L. 96.000 3) da oltre 15 fino a 30 quintali.............. L. 108.000 4) da oltre 30 fino a 45 quintali.............. L. 126.000 5) da oltre 45 fino a 60 quintali.............. L. 150.000 6) da oltre 60 fino a 80 quintali.............. L. 172.000 7) oltre 80 quintali........................... L. 214.000 d) rimorchi di portata:
  • 1)fino a 20 quintali.......................... L. 88.000 2) da oltre 20 fino a 50 quintali.............. L. 118.000 3) oltre 50 quintali........................... L. 150.000 e) rimorchi per trasporto di persone:
  • 1)fino a 15 posti............................. L. 76.000 2) da 16 a 25 posti............................ L. 84.000 3) da 26 a 40 posti............................ L. 100.000 4) oltre i 40 posti............................ L. 120.000 ((f) unita' da diporto:
  • 1)natanti..................................... L. 70.000 2) imbarcazioni................................ L. 200.000 3) navi........................................ L. 1.000.000))

[2]Note:

  • I)Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreche' non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera d), si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.
  • II)Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico per formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalita'.

Testo in vigore dal 27 maggio 1989 al 30 settembre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 maggio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1986 al 27 maggio 1989. 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

1) fino a 15 posti............................. L. 76.000 2) da 16 a 25 posti............................ L. 84.000 3) da 26 a 40 posti............................ L. 100.000 4) oltre i 40 posti............................ L. 120.000 aggiunto: f) unita' da diporto:

aggiunto: 1) natanti..................................... L. 70.000 2) imbarcazioni................................ L. 200.000 3) navi........................................ L. 1.000.000

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~tariffa-parte-i-atti-soggetti-a-registrazione-in-termine-fis-art7 · fonte del testo

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