Art. 7 (Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1993 al 1 gennaio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

  • a)motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole................................... L. 50.000 4 b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
  • 1)fino a 8 CV................................. L. 50.000 4 2) da oltre 8 fino a 12 CV..................... L. 60.000 3) da oltre 12 fino a 20 CV.................... L. 70.000 4) da oltre 20 fino a 30 CV.................... L. 90.000 5) da oltre. 30 fino a 40 CV................... L. 110.000 6) oltre 40 CV................................. L. 130.000 c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
  • 1)fino a 7 quintali........................... L. 66.000 2) da oltre 7 fino a 15 quintali............... L. 96.000 3) da oltre 15 fino a 30 quintali.............. L. 108.000 4) da oltre 30 fino a 45 quintali.............. L. 126.000 5) da oltre 45 fino a 60 quintali.............. L. 150.000 6) da oltre 60 fino a 80 quintali.............. L. 172.000 7) oltre 80 quintali........................... L. 214.000 d) rimorchi di portata:
  • 1)fino a 20 quintali.......................... L. 88.000 2) da oltre 20 fino a 50 quintali.............. L. 118.000 3) oltre 50 quintali........................... L. 150.000 e) rimorchi per trasporto di persone:
  • 1)fino a 15 posti............................. L. 76.000 2) da 16 a 25 posti............................ L. 84.000 3) da 26 a 40 posti............................ L. 100.000 4) oltre i 40 posti............................ L. 120.000 f) unita' da diporto:
  • 1)natanti:
  • a)fino a sei metri di lunghezza fuori tutto L. 70.000 b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto L. 140.000 2)imbarcazioni:
  • a)fino a otto metri di lunghezza fuori tutto " 400.000 b)fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto " 600.000 c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto " 800.000 d) moltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto " 1.000.000 3) navi " 5.000.000

[2]11

[3]Note:

  • I)Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreche' non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera d), si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.
  • II)Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico per formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalita'.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto: - (con l'art. 6, comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata". - (con l'art. 6, comma 4) che "Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate".

D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19/07/1993 n. 243

11

Il D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19/07/1993 n. 243 ha disposto (con l'art. 17 comma 2) che "Le misure della imposta di registro previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto motocicli, motocarrozzette e trattrici agricole, veicoli a motore, rimorchi e unita' da diporto, nonche' quelle dell'imposta erariale di trascrizione previste dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, sono elevate del 50 per cento".

Testo in vigore dal 22 maggio 1993 al 1 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 maggio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1991 al 22 maggio 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19/07/1993 n. 243

    Il D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19/07/1993 n. 243 ha disposto (con l'art. 17 comma 2) che "Le misure della imposta di registro previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto motocicli, motocarrozzette e trattrici agricole, veicoli a motore, rimorchi e unita' da diporto, nonche' quelle dell'imposta erariale di trascrizione previste dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, sono elevate del 50 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~tariffa-parte-i-atti-soggetti-a-registrazione-in-termine-fis-art7 · fonte del testo

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