Art. 7 (Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1998 al 11 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

  • a)((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446)) 19 b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446)) 19 c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446))
  • d)((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446))
  • e)((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446))
  • f)unita' da diporto:
  • 1)natanti:
  • a)fino a sei metri di lunghezza fuori tutto L. 70.000 b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto L. 140.000 2)imbarcazioni:
  • a)fino a otto metri di lunghezza fuori tutto " 400.000 b)fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto " 600.000 c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto " 800.000 d) moltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto " 1.000.000 3) navi " 5.000.000

[2]11

[3]((NOTE SOPPRESSE DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446))

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto: - (con l'art. 6, comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata". - (con l'art. 6, comma 4) che "Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate".

D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19/07/1993 n. 243

11

Il D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19/07/1993 n. 243 ha disposto (con l'art. 17 comma 2) che "Le misure della imposta di registro previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto motocicli, motocarrozzette e trattrici agricole, veicoli a motore, rimorchi e unita' da diporto, nonche' quelle dell'imposta erariale di trascrizione previste dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, sono elevate del 50 per cento".

L. 27 dicembre 1997 n. 449

19

con decorrenza dal 1 luglio 1998

La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto (con l'art. 17 comma 17) che "a decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalita' relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) dei comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e' soggetto a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 11 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1993 al 1 gennaio 1998. 330 parole tolte, 64 parole aggiunte in 8 capoversi.

a) tolto: motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole................................... L. 50.000 b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:

tolto: 1) fino a 8 CV................................. L. 50.000 2) da oltre 8 fino a 12 CV..................... L. 60.000 3) da oltre 12 fino a 20 CV.................... L. 70.000 4) da oltre 20 fino a 30 CV.................... L. 90.000 5) da oltre. 30 fino a 40 CV................... L. 110.000 6) oltre 40 CV................................. L. 130.000 c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata: aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446 b) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446 c) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446

tolto: 1) fino a 7 quintali........................... L. 66.000 2) da oltre 7 fino a 15 quintali............... L. 96.000 3) da oltre 15 fino a 30 quintali.............. L. 108.000 4) da oltre 30 fino a 45 quintali.............. L. 126.000 5) da oltre 45 fino a 60 quintali.............. L. 150.000 6) da oltre 60 fino a 80 quintali.............. L. 172.000 7) oltre 80 quintali........................... L. 214.000 d) rimorchi di portata:aggiunto: d) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446

tolto: 1) fino a 20 quintali.......................... L. 88.000 2) da oltre 20 fino a 50 quintali.............. L. 118.000 3) oltre 50 quintali........................... L. 150.000 e) rimorchi per trasporto di persone:aggiunto: e) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446

tolto: 1) fino a 15 posti............................. L. 76.000 2) da 16 a 25 posti............................ L. 84.000 3) da 26 a 40 posti............................ L. 100.000 4) oltre i 40 posti............................ L. 120.000f) unita' da diporto:

tolto: Note:

tolto: I) Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreche' non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera d), si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.

tolto: II) Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico per formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalita'.aggiunto: NOTE SOPPRESSE DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1997 n. 449

    La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto (con l'art. 17 comma 17) che "a decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalita' relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) dei comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e' soggetto a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~tariffa-parte-i-atti-soggetti-a-registrazione-in-termine-fis-art7 · fonte del testo

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