Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Richiesta di registrazione degli atti scritti (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

[2]1. La richiesta di registrazione degli atti scritti e' presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all'articolo 12 e, negli altri casi, i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera b), presentano, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), presentano unicamente l'originale dell'atto. 3. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l'atto da registrare e' presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le modalita', anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. 4. I soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera d), devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi del medesimo articolo 19, comma 1, lettera b). 5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale e asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale. 6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e' ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto. 7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti a esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.

Testo vigente dal 12 agosto 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari