Secondo l'art. 91 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di infortunio che abbia causato ernia addominale operabile, l'Istituto assicuratore è tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche ed al pagamento dell'indennità temporanea. Sotto il profilo costituzionale non è di conseguenza censurabile il criterio seguito dal legislatore, che ha fissato la corresponsione della rendita per invalidità solo al lavoratore infortunatosi con ernia inoperabile (anche se in misura corrispondente alla riduzione del solo 15% della attitudine al lavoro) apprestando per chi è colpito da ernia operabile i ristori descritti. Alla stregua dei dettami della scienza medica e dell'esperienza non appare invero irrazionale la previsione della reversibilità di quest'ultimo stato morboso che, debellabile da atto operatorio, non assume carattere di invalidità permanente. Così disponendo, pertanto, l'art. 91 d.P.R. n. 1124 del 1965 non viola ne' l'art. 32 ne' l'art. 38 Cost., perché intende precisamente tutelare la salute del lavoratore, offrendogli quei mezzi che, ritenuti dal legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità, necessari per ricostituirla, si dimostrano adeguati alle esigenze di vita dell'infortunato. È costante indirizzo giurisprudenziale, del resto, che in caso di contestazione circa la operabilità, i collegi arbitrali cui spetta decidere in materia, prima di pronunciarsi, procedano con la massima prudenza.
Art. 38 cost. · Art. 32 cost. · Art. 91 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali