Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale, l'Istituto assicuratore e' tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento dell'indennita' per l'inabilita' temporanea, fermo restando il disposto dell'art. 72. Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile e' dovuta la rendita di inabilita' nella misura stabilita per la riduzione del quindici per cento dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa l'operabilita', la decisione e' rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformita' dell'art. 87.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 160/1977

    Questione infondata
    29 dicembre 1977

    Secondo l'art. 91 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di infortunio che abbia causato ernia addominale operabile, l'Istituto assicuratore è tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche ed al pagamento dell'indennità temporanea. Sotto il profilo costituzionale non è di conseguenza censurabile il criterio seguito dal legislatore, che ha fissato la corresponsione della rendita per invalidità solo al lavoratore infortunatosi con ernia inoperabile (anche se in misura corrispondente alla riduzione del solo 15% della attitudine al lavoro) apprestando per chi è colpito da ernia operabile i ristori descritti. Alla stregua dei dettami della scienza medica e dell'esperienza non appare invero irrazionale la previsione della reversibilità di quest'ultimo stato morboso che, debellabile da atto operatorio, non assume carattere di invalidità permanente. Così disponendo, pertanto, l'art. 91 d.P.R. n. 1124 del 1965 non viola ne' l'art. 32 ne' l'art. 38 Cost., perché intende precisamente tutelare la salute del lavoratore, offrendogli quei mezzi che, ritenuti dal legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità, necessari per ricostituirla, si dimostrano adeguati alle esigenze di vita dell'infortunato. È costante indirizzo giurisprudenziale, del resto, che in caso di contestazione circa la operabilità, i collegi arbitrali cui spetta decidere in materia, prima di pronunciarsi, procedano con la massima prudenza.

    Art. 38 cost. · Art. 32 cost. · Art. 91 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art91 · fonte del testo

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