Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1977 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre

1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Pistoia, nel procedimento

civile vertente tra Morosi Fiorenzo e l'INAIL, iscritta al n. 61 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975.

Visti gli atti di costituzione di Morosi Fiorenzo e dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

uditi gli avvocati Franco Agostini, per il Morosi e Carlo Graziani,

per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con citazione notificata il 29 agosto 1973 Morosi Fiorenzo esponeva

dinanzi al tribunale di Pistoia che, essendo dipendente degli Ospedali

Riuniti in qualità di tecnico radiologico, mentre in data 19 febbraio

1973 stava sollevando un apparecchio radiologico di peso rilevante per

collocarlo in un ascensore, avvertì un forte dolore all'inguine

sinistro per cui dovette abbandonare il lavoro per ricorrere alle cure

del medico del pronto soccorso.

Il Morosi presentava domanda all'INAIL per ottenere le prestazioni

a lui spettanti per legge, ma l'Istituto, con lettera del 9 marzo 1973,

successivamente confermata in data 21 maggio 1973, respingeva tale

domanda perché "dagli accertamenti effettuati è risultato non

trattarsi di infortunio sul lavoro".

Il Morosi conveniva allora in giudizio l'INAIL, dinanzi al giudice

del lavoro del tribunale di Pistoia, per sentirlo condannare a

corrispondergli le prestazioni a lui spettanti per legge, in dipendenza

dell'infortunio subito. Il giudice del lavoro, pertanto, nominava un

consulente tecnico per sapere se l'infortunio era da considerare

avvenuto in occasione di lavoro e se la malattia avesse determinato nel

Morosi una riduzione della capacità lavorativa e, in caso di risposta

affermativa, in quale misura.

Il perito rispondeva affermativamente ad entrambe le domande

aggiungendo che il Morosi era, a suo avviso, operabile.

L'INAIL, presa visione della relazione peritale concludeva che,

dato per ammesso l'infortunio, l'entità delle prestazioni era

determinata dall'art. 91 del t.u. del 1965 per cui al Morosi sarebbero

spettate la invalidità temporanea e le cure necessarie.

Il Morosi, dal canto suo, sollevava questione di

incostituzionalità dell'art. 91 del t.u. del 1965 poiché tale norma

sarebbe in contrasto con l'art. 32, secondo comma, della Costituzione,

in quanto "non sacrifica un interesse individuale ad un superiore

interesse della collettività, ma al contrario pone in pericolo la vita

di un soggetto (attraverso, per esempio, l'intervento operatorio) in

vista di un soltanto possibile, e comunque modestissimo, interesse

collettivo".

Il giudice del lavoro accoglieva l'istanza e rimetteva gli atti

alla Corte costituzionale con ordinanza del 30 ottobre 1974 per

contrasto dell'art. 91 del t.u. del 1965 con gli artt. 38 e 32 della

Costituzione.

Egli rilevava infatti che "detta questione non appare

manifestamente infondata dal momento che l'art. 91 del d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124, escludendo la concessione della rendita di inabilità

nelle ipotesi di ernia addominale operabile, pone il lavoratore

infortunato nell'alternativa tra il rimanere - senza alcuna rendita -

in condizioni di ridotta capacità lavorativa o l'operarsi, con il che

non sembra sia garantito il diritto all'assistenza in caso di

infortunio previsto dall'art. 38 della Costituzione in quanto è

evidente che, in ogni caso, non può mai ex ante escludersi con

sicurezza la pericolosità dell'intervento chirurgico (addirittura

anche per la vita dell'operando) di modo che l'unico rimedio

assicurativo nella specie previsto - e cioè l'intervento stesso - può

concretamente risolversi in un danno per l'interessato. "Inoltre

riteneva che" può pure ipotizzarsi un contrasto tra l'art. 32 della

Costituzione e la norma impugnata in quanto questa, ponendo il

lavoratore infortunato nell'alternativa di cui sopra, può indurlo ad

una scelta potenzialmente dannosa per la propria salute mentre invece

detto art. 32 stabilisce che "la Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell'individuo". Ed infine affermava che "anche se

si dovesse pensare che la norma in questione possa in astratto

rientrare tra quelle che impongono l'obbligo di un determinato

trattamento sanitario a sensi della prima parte del secondo comma del

citato art. 32 della Costituzione (il che invero non pare, dal momento

che in effetti nella specie non è imposto all'assicurato alcun

obbligo, ma solo la già ricordata alternativa), non risulta esservi

alcun apprezzabile interesse della collettività che giustifichi una

tale previsione, in quanto ovviamente l'unico interesse che la norma in

contestazione tende a tutelare è quello economico dell'Istituto

assistenziale che però (anche a considerare che in definitiva -

trattandosi di Ente pubblico - si risolve pur sempre in un interesse

collettivo) non è certo tanto rilevante da potersi porre in contrasto

con il diritto primario del cittadino alla salute".

Dinanzi alla Corte costituzionale si costituivano sia il Morosi che

l'INAIL.

Il primo, nelle sue deduzioni afferma che, a norma dell'articolo

impugnato, il lavoratore infermo per ernia addominale derivante da

infortunio sul lavoro è posto di fronte all'alternativa, nel caso in

cui l'ernia stessa sia operabile, di restare privo della rendita e

portatore di inabilità permanente o sottoporsi all'intervento

operatorio allo scopo di eliminare tale inabilità.

Il problema, pertanto, secondo il Morosi, sta nello stabilire se

l'alternativa mette sostanzialmente in essere un obbligo - quanto meno

da intendersi in senso lato come condizione per ottenere una

prestazione garantita dalla legge e dalla Costituzione - con tali

modalità che comportino violazione dei limiti imposti dal rispetto

della persona umana. Nella specie, poi, il trattamento sanitario, cui

fa cenno l'art. 32, è costituito da un intervento operatorio e appare

che l'obbligo dell'intervento stesso in ogni caso cada al di là dei

limiti in questione, poiché un intervento operatorio ha dei margini di

pericolosità, anche potenziali, che sfuggono ad un accertamento

obiettivo e che nell'intervento stesso giuoca un ruolo perfino la

predisposizione psicologica dell'interessato.

La violazione dell'art. 38, invece deriverebbe dal fatto che l'art.

91 fa discendere il diritto al trattamento di rendita per inabilità

permanente, dalla operabilità o meno dell'ernia, determinata, tra

l'altro, non dall'interessato, ma da terzi.

L'INAIL rileva che l'art. 91 prevede forme di assistenza, quali le

prestazioni mediche e chirurgiche e l'indennità per l'inabilità

temporanea, in relazione all'entità dell'evento in esso articolo

contemplato: evento che, sulla base della comune esperienza medica, non

è ritenuto di per se produttivo di postumi permanenti se e in quanto,

obiettivamente valutato, possa attraverso gli opportuni interventi,

consentire il recupero integrale della capacità lavorativa.

Tale previsione si colloca esattamente nel vigente sistema

assicurativo - col quale si armonizza - tenendo conto che nella legge

speciale esiste tutta una serie di norme (artt. 86, 87, 88 e 89 t.u.

1965) che stabiliscono appunto a carico dell'Istituto assicuratore, e

corrispondentemente a carico dell'infortunato, di far ricorso ai mezzi

più idonei ed utili alla restaurazione della capacità lavorativa. Considerato in diritto :

1. - Il giudice del lavoro presso il tribunale di Pistoia ha

promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali -, in riferimento agli artt. 38 e 32 della

Costituzione.

Secondo l'art. 91, nel caso di infortunio che abbia causato ernia

addominale operabile, l'Istituto assicuratore è tenuto solo alle

prestazioni mediche e chirurgiche ed al pagamento della indennità

temporanea, mentre nel caso in cui si tratti di ernia non operabile è

dovuta la rendita di inabilità nella misura stabilita per la riduzione

del 15% dell'attitudine al lavoro. Ove sorga contestazione circa la

operabilità, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale la cui

composizione è indicata dalla legge.

2. - Per la ordinanza di rimessione appare illegittimo il citato

art. 91 se raffrontato con l'art. 38 della Costituzione perché mentre

questo, al secondo comma, dispone che "i lavoratori hanno diritto che

siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita

in caso di infortunio, malattia... ecc.", la norma impugnata pone il

lavoratore infortunato "nella alternativa fra il rimanere - senza

alcuna rendita - in condizioni di ridotta capacità lavorativa o

l'operarsi, in condizione cioè da non potersi escludere con sicurezza

ex ante la pericolosità dell'intervento chirurgico di modo che l'unico

rimedio assicurativo nella specie previsto - e cioè l'intervento

stesso - può concretamente risolversi in un danno per l'interessato".

Contrasterebbe inoltre la norma impugnata con l'art. 32 della

Costituzione poiché "ponendo il lavoratore nella alternativa

descritta, può indurlo ad una scelta potenziale dannosa per la propria

salute mentre invece detto art. 32 stabilisce che la Repubblica tutela

la salute come fondamentale diritto del cittadino".

Né sarebbe la norma impugnata conforme alla prima parte del

secondo comma dell'art. 32 Cost. mancando, nella specie, un

apprezzabile interesse della collettività tale da giustificare

l'obbligatorietà di un trattamento terapeutico. In sostanza, afferma

il giudice a quo, l'art. 91 si propone esclusivamente la tutela

dell'interesse economico dell'Istituto assistenziale che anche se

persegue finalità di interesse collettivo non può mai comprimere il

diritto primario del cittadino alla propria salute.

3. - La questione non è fondata.

Va osservato infatti come tutta la legislazione assicurativa e

previdenziale emanata sia prima che dopo l'entrata in vigore della

Costituzione, ha fissato il principio che i pubblici istituti preposti

alla previdenza sociale ed alla assicurazione infortuni sul lavoro,

hanno il diritto e il dovere di agire nella maniera più idonea onde

l'invalido possa ridurre la portata della subita invalidità o, ancor

meglio, riacquistare le condizioni di salute e di efficienza

preesistenti. Così, ad esempio, l'art. 18 del d.l.l. 23 agosto 1917,

n. 1450 concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura; gli artt. 32, 33, 34,

35 e segg. del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 - Disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e delle

malattie professionali -. Ed ancora, l'art. 81 del r.d.l. 4 ottobre

1935, n. 1827 - Perfezionamento e coordinamento legislativo della

previdenza sociale -; l'art. 13 del r.d.l. 23 settembre 1937, n. 1918

- Assicurazione contro le malattie per la gente di mare -; l'art. 6 del

d.l.l. 3 febbraio 1946, n. 85 - Modificazione alla assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura -. In tutte

le norme indicate, ad eccezione dell'art. 13 del r.d.l. 23 settembre

1937, n. 1918, in cui non si fa esplicito riferimento alle cure

chirurgiche, l'ammalato o l'infortunato non possono rifiutarsi, senza

giustificato motivo, di sottoporsi a cure mediche o chirurgiche nei

casi in cui possa essere evitata o ritardata l'invalidità, ovvero

possa essere attenuata o eliminata l'invalidità già accertata. Il

rifiuto dell'assicurato a sottostare alle cure, qualora sia respinto

dall'Istituto, o in caso di disaccordo circa la cura, comporta la

decisione da parte di un collegio arbitrale (v. art. 82 legge 4 ottobre

1935, n. 1827). Secondo l'art. 32 del r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765,

l'infortunato non poteva, senza giustificato motivo, rifiutare di

sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti

operatori, che l'Istituto assicuratore ritenesse necessari, ed il

successivo art. 35 stabiliva che, anche dopo la costituzione della

rendita di inabilità (analogamente a quanto stabilito dall'art. 81

della legge sulla previdenza sociale), l'Istituto assicuratore poteva

disporre che l'infortunato venisse sottoposto a speciali cure mediche e

chirurgiche, compresi gli atti operatori, quando fossero stati ritenuti

utili per il recupero della capacità lavorativa. Identica normativa è

contenuta negli artt. 87 e 89 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, di

cui fa parte l'art. 91 della cui legittimità costituzionale si

discute. Nel ricordato art. 87 di detto decreto è inoltre previsto

(analogamente a quanto dispone l'art. 82 del d.l. 4 ottobre 1935, n.

1827, per la previdenza sociale) che l'accertamento degli eventuali

motivi del rifiuto a sottostare alle cure prescritte (mediche o

chirurgiche) è demandato, in caso di contestazione, al giudizio di un

collegio arbitrale e che al rifiuto ingiustificato consegue la perdita

del diritto alla indennità per inabilità temporanea e la riduzione

della rendita a quella misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta

se l'assicurato si fosse sottoposto alle cure prescritte.

Per l'art. 82 della legge sulla previdenza sociale l'ingiustificato

rifiuto dell'invalido a sottostare alle cure proposte dall'Istituto

importa la sospensione della liquidazione o del pagamento della

pensione di invalidità.

L'art. 89 della legge infortunistica stabilisce, inoltre, che anche

dopo la costituzione della rendita di inabilità, l'Istituto

assicuratore "dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure

mediche e chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione

della capacità lavorativa". In caso di rifiuto dell'infortunato la

decisione è demandata allo stesso collegio arbitrale di cui all'art.

87.

4. - Nel caso in esame il giudice del lavoro non ha potuto giovarsi

del giudizio del collegio arbitrale in quanto dopo le conclusioni del

perito d'ufficio che dichiaravano la operabilità dell'ernia inguinale,

l'infortunato non ha contestato il responso peritale né ha inteso

sottoporsi a controlli di sorta.

Stando così le cose, non può essere apprezzato il richiamo

dell'ordinanza all'art. 38 della Costituzione per desumere la

illegittimità dell'art. 91 del più volte citato decreto

presidenziale, perché proprio la norma di cui all'art. 91 è in grado

di apprestare il mezzo adeguato alle esigenze di vita dell'infortunato,

offrendogli sia la indennità per la inabilità temporanea sia la cura

necessaria per la restaurazione della salute e quindi il pieno recupero

della attività lavorativa.

5. - Si osservi ancora che se la valutazione dell'ernia inoperabile

comporta una rendita di inabilità corrispondente alla riduzione del

15% dell'attitudine al lavoro, tale rendita, ove fosse prevista anche

per l'ernia operabile, risulterebbe ulteriormente più esigua e

comunque tale da non garantire le esigenze di vita dell'infortunato.

Quando addirittura la valutazione dell'infermità non fosse per

risultare inferiore al minimo stabilito dalla legge perché si possa

costituire la rendita per infortunio (invalidità superiore al 10% -

art. 74 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 -).

Non è, in conseguenza, censurabile sotto il profilo costituzionale

il criterio del legislatore che ha fissato la corresponsione della

rendita per invalidità solo al lavoratore infortunatosi con ernia

inoperabile, ed ha apprestato per chi è colpito da ernia operabile i

ristori descritti.

Non appare invero irrazionale la previsione, alla stregua dei

dettami della scienza medica e dell'esperienza, della reversibilità di

quest'ultimo stato morboso, che, debellabile da atto operatorio, non

assume carattere di invalidità permanente.

6. - Non è da accogliersi l'argomento di cui l'ordinanza di

rimessione si avvale e secondo cui "non può mai ex ante escludersi con

sicurezza la pericolosità dell'intervento chirurgico (addirittura

anche per la vita dell'operando) di modo che l'unico rimedio

assicurativo nella specie previsto e cioè l'intervento stesso può

concretamente risolversi in un danno per l'interessato".

Si osserva, in contrario, che se dovesse essere vagliata anche la

più remota possibilità di un pericolo, addirittura mortale, per ogni

atto chirurgico, mai si dovrebbe intervenire sul corpo di un paziente

reso inabile da malattia o infortunio sul lavoro, anche quando un

semplice atto operatorio potrebbe restituirlo perfettamente efficiente

alla normale attività.

Non può essere consentito ricorrere a criteri di infallibilità o

di certezza assoluta e matematica nella previsione dei risultati di

qualsivoglia azione umana. È invece da ritenere che i collegi

arbitrali prima di emanare un giudizio di operabilità agiscano con la

massima prudenza senza trascurare ogni elemento che possa condurre ad

una previsione di incertezza sul risultato o di un sensibile pericolo.

Tale giudizio, quindi, farà seguito, secondo un costante indirizzo

giurisprudenziale, ad un premuroso e scrupoloso vaglio di tutte le

condizioni fisio-psichiche del paziente.

La scienza chirurgica ha compiuto progressi eccezionali e vi sono

atti operatori che, in base alla umana certezza, possono essere

dichiarati esenti da pericolo; altri la cui pericolosità varia da un

grado minimo ad un massimo, e tutto ciò da valutarsi in concreto per

ogni singolo caso in rapporto alla diversa struttura fisica e psichica

del paziente.

7. - Circa il denunciato contrasto dell'art. 91 della legge

infortunistica con l'art. 32 della Costituzione, ravvisato nel fatto

che mentre "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell'individuo" l'art. 91, "ponendo il lavoratore infortunato

nell'alternativa di restare senza rendita o operarsi, può indurlo ad

una scelta potenzialmente dannosa per la sua salute", questa Corte ha

già puntualmente risposto, argomentando in tema dell'art. 38 della

Costituzione, e sottolinea che la norma impugnata intende precisamente

tutelare la salute del lavoratore offrendogli quei mezzi che sono

ragionevolmente ritenuti necessari per ricostituirla allorché

compromessa.

Questa Corte osserva infine che la norma impugnata non impone

all'infortunato l'obbligo di subire l'intervento operatorio ma

stabilisce che, nel caso di ernia addominale, l'Istituto assicuratore

è tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento

della indennità per l'inabilità temporanea e quando si tratti di

ernia non operabile allora è dovuta la rendita di inabilità.

Nella ipotesi pertanto di ernia operabile, non sorge per

l'infortunato alcun diritto a una rendita; né questa potrà essere

corrisposta dopo l'atto operatorio, ove l'infortunato abbia

riacquistato la capacità lavorativa.

Si osserva ancora che la valutazione della misura del ristoro per

l'infortunio che abbia causato ernia operabile, appartiene al giudizio

del legislatore e che non appare irragionevole il giudizio che il

legislatore ne ha dato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 91 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in

riferimento agli artt. 38 e 32 della Costituzione, dal giudice del

lavoro del tribunale di Pistoia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADIO - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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