Corte costituzionale

Sentenza n. 213/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma

secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 13

febbraio 1976 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile

vertente tra Oliveri Alfredo e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello

Stato, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 1976.

Visti gli atti di costituzione di Oliveri Alfredo e dell'Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato e l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella pubblica udienza del 10 novembre 1982 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avv. Luciano Ventura per Oliveri Alfredo e l'avvocato dello

Stato Emilio Sernicola, per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello

Stato e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 13 febbraio 1976, il Tribunale civile di Cagliari ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 Cost., dell'art. 89, secondo comma, della legge 30 giugno

1965, n. 1124 il quale, dopo aver statuito che l'istituto assicuratore

può disporre che l'infortunato si sottoponga a speciali cure ritenute

utili per la restaurazione della capacità lavorativa, al secondo comma

stabilisce che durante il periodo di dette cure, fin quando

l'infortunato non può attendere al proprio lavoro, l'istituto integra

la rendita d'inabilità fino alla misura massima dell'indennità per

inabilità temporanea assoluta.

L'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio di appello

promosso dal ferroviere Oliveri Alfredo, titolare di rendita per

inabilità permanente del 50% da infortunio sul lavoro - ricoverato,

per cure, disposte dall'Azienda - ed al quale l'Azienda delle ferrovie

aveva corrisposto (quale istituto assicuratore ex lege) l'intera

retribuzione, di cui all'art. 91 della legge n. 425 del 1958 ma aveva

sospeso l'erogazione della rendita in godimento. Il Pretore aveva

rigettato la domanda escludendo il suo diritto a percepire tanto la

rendita in godimento quanto il trattamento economico previsto dall'art.

91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel presupposto che nel calcolo

di questo, in base al secondo comma dell'art. 89 del citato d.P.R. n.

1124, doveva essere computato l'ammontare della rendita corrisposta,

cosicché l'Oliveri aveva percepito per intero l'indennità

spettantegli in base alla legge.

Proposto appello contro tale pronuncia, il Tribunale ha ritenuto

senz'altro rilevante la su riportata questione di legittimità

costituzionale.

A sostegno della sua non manifesta infondatezza, si afferma che il

calcolo della rendita percepita per l'inabilità permanente

nell'indennità da corrispondere in caso di assenza dal servizio per

cure disposte dall'Azienda, costituisce discriminazione rispetto agli

altri casi di assenza per malattia, in cui l'azienda deve

corrispondere, oltre l'eventuale rendita in godimento per inabilità

permanente, l'intera retribuzione, senza poter operare neppure le

detrazioni di certe competenze come è previsto nei casi di inabilità

temporanea assoluta causata da infortunio o malattia professionale

(art. 91 l. 425/1958). La discriminazione sarebbe tanto meno fondata

sia che si consideri l'origine professionale delle menomazioni che

determinano l'esigenza delle cure, sia che si consideri la possibilità

che di fronte all'inerzia dell'amministrazione queste stesse cure siano

volute dall'interessato che, in tal caso, ha diritto di percepire,

oltre la rendita, l'intera retribuzione.

Né varrebbe obiettare che il trattamento per i casi di assenza per

infortunio o per riapertura di infortunio - non essendo stabilito alcun

limite temporale alla erogazione delle prestazioni economiche - è

complessivamente migliore di quello assicurato in caso di assenza per

malattia (limitato per i ferrovieri dello Stato ad un periodo massimo

di 270 giorni). Infatti le assenze dal servizio per riapertura

d'infortunio statisticamente sono limitate a periodi di tempo inferiore

a quelli in cui in caso di malattia è assicurato il trattamento

economico previsto dall'art. 90 della l. n. 425/1958. Pertanto, entro

questi limiti temporali la discriminazione operata nei casi di assenza

per malattia nei confronti dei dipendenti, titolari di rendita per

inabilità permanente, sottoposti a cure disposte dall'azienda, sarebbe

di dubbio fondamento, atteso che, in relazione alle finalità della

normativa, i diversi casi di assenza dal senizio per cure si traducono

in una situazione eguale.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri eccependo

in primo luogo che l'ordinanza non sarebbe motivata in ordine alla

rilevanza, tenuto conto che l'oggetto della controversia, come

configurato dal Tribunale, sarebbe l'accertamento di un eventuale

diritto del ricorrente al pagamento della "intera retribuzione" del

rapporto impiegatizio, in aggiunta alla rendita infortunistica.

Quanto al merito si sostiene la infondatezza della questione,

giacché sarebbe evidente la differenza fra le situazioni regolate

dalla norma impugnata del T.U. del 1965, n. 1124 e la tutela del

lavoratore prevista per i casi di malattia dalle norme che regolano il

rapporto di lavoro. Infatti le norme del citato testo legislativo del

1965 operano nell'ambito del rapporto tra Istituto assicuratore e

lavoratore assicurato, in un autonomo sistema previdenziale

assicurativo, mentre hanno fini del tutto diversi ed agiscono nel

diverso rapporto tra datore e prestatore di lavoro le norme che tendono

a garantire, entro determinati limiti di tempo, la protrazione di tale

rapporto in caso di malattia del lavoratore ed un congruo trattamento

economico.

Si osserva ancora che, a causa della natura assicurativa della

tutela apprestata al lavoratore infortunato, la previsione legislativa

delle prestazioni dell'istituto assicuratore esclude, di regola, che il

datore di lavoro sia soggetto ad altri obblighi che non siano

espressamente posti a suo carico dalla legge (art. 10, cit. T.U. del

1965 e art. 2110 c.c.).

Si osserva altresì che le norme per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro attribuiscono al lavoratore infortunato

prestazioni, a ristoro del danno subito, con un sistema nel quale ad

eventuali riduzioni della misura del risarcimento al danno

dell'infortunato fa riscontro una serie di altre norme, le quali si

risolvono in un sensibile beneficio per il lavoratore, sia sotto

l'aspetto sostanziale, in quanto garantiscono a lui il risarcimento in

ogni caso, pur quando l'infortunio sia occorso per caso fortuito o

addirittura per colpa, sia sotto quello procedimentale, per

l'automaticità della liquidazione dell'indennizzo, che giova a

sottrarlo all'esigenza del promuovimento di apposita azione giudiziaria

e della conseguente osservanza delle regole sull'onere della prova.

Del tutto estraneo alla disciplina in materia di infortuni sul

lavoro sarebbe il problema circa la compatibilità con eventuali

diverse provvidenze apprestate per altri fini da altri regimi

previdenziali od assistenziali e la cumulabilità che si verifica

durante i periodi di malattia del lavoratore per il trattamento

previsto per tali periodi e la rendita infortunistica si spiegherebbe

per la diversa natura di tali provvidenze.

Si sottolinea che il trattamento economico previsto per il caso di

malattia del lavoratore subisce, nel tempo, una limitazione alla quale

non è soggetta la prestazione dell'Istituto assicuratore nel caso di

assenze per cure mediche o chirurgiche apprestate dallo stesso

Istituto. Onde l'asserito svantaggio per il lavoratore infortunato

sarebbe compensato da altri benefici previsti dalle citate norme

sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali e, nella fattispecie, anche dalle più

vantaggiose disposizioni in favore del personale delle Ferrovie dello

Stato.

Analoghe considerazioni ha svolto l'Azienda autonoma delle Ferrovie

dello Stato, anch'essa costituitasi dinanzi a questa Corte, chiedendo

la rimessione degli atti al giudice a quo e, in subordine, declaratoria

di non fondatezza della questione.

Si è costituita pure la parte privata, svolgendo argomentazioni

analoghe a quelle dell'ordinanza di rimessione e sostenendo che il

diritto a percepire tanto la rendita che la retribuzione potrebbe

evincersi da una diversa interpretazione del collegamento fra l'art.

89, secondo comma, del d.P.R. n. 1124/1965 e l'art. 91 della legge n.

425 del 1958. Ha chiesto che in tale caso la questione sia ritenuta

manifestamente infondata e in caso diverso che sia dichiarata

l'illegittimità costituzionale della norma impugnata. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 89, secondo comma,

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali") - il quale stabilisce che durante il periodo

in cui l'infortunato non può attendere al proprio lavoro per

sottoporsi a cure utili per la restaurazione della capacità lavorativa

l'Istituto integra la rendita d'inabilità fino alla misura massima

dell'indennità per inabilità temporanea - violi il principio d

uguaglianza (art. 3 Cost.).

Ad avviso del giudice a quo tale trattamento sarebbe

ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto per altre

ipotesi di assenza per malattia, in cui al lavoratore spettano tanto la

rendita quanto la retribuzione.

La questione, però è inammissibile.

2. - Nella specie si trattava di un dipendente dell'Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato ed il giudice a quo era chiamato a

decidere se a tali dipendenti, sottoposti a ricovero e cura, spetti

solo il trattamento ex art. 89 cit. o soltanto quello ex art. 91 della

legge 26 marzo 1958, n. 425 ("Stato giuridico del personale delle

ferrovie dello Stato"), come modificato con la legge 18 febbraio 1963,

n. 304 ("Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato") o, addirittura, secondo quella

che sembra essere il petitum dell'attore nel giudizio a quo, ambedue i

trattamenti.

Nel quadro di tale situazione, il giudice ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del citato art. 89: ma tale questione, come

si è accennato, è inammissibile sulla base di quanto esposto nella

ordinanza del Tribunale di Cagliari.

Se, infatti, il giudice a quo opina che l'applicazione nella

specie dell'art. 91 della legge n. 425 del 1958 possa comportare

violazione del principio di uguaglianza, non è l'art. 89 del d.P.R.

n. 1124 del 1965 che può meritare censura: l'art. 89 è norma generale

per tutti gli assicurati (compresi i dipendenti delle ff.ss., per

effetto dell'art. 190 dello stesso d.P.R. n. 1124) e garantisce a

costoro, nel cennato caso di ricovero e cura, un determinato

trattamento che, secondo il suo dettato letterale, è uguale per tutti.

Se deviazioni o eccezioni vi sono, queste possono essere apportate

da altre norme di legge, le quali prevedano un trattamento diverso o

pongano in essere un sistema assicurativo diverso per la medesima

situazione: ma è del tutto evidente che, mentre il raccordare le norme

generali con quelle speciali o eccezionali non costituisce problema di

costituzionalità ma problema puramente interpretativo che deve essere

risolto dai giudici competenti per il giudizio principale, l'eventuale

disparità di trattamento (sempre che le situazioni non siano omogenee,

secondo la giurisprudenza costante di questa Corte) non può essere

imputata (come fa il giudice a quo) alla norma generale, ma soltanto,

se del caso, alla norma che se ne discosta.

Viceversa il giudice a quo, mentre non ha provveduto ad operare

l'esatta interpretazione delle norme in parola attraverso il

coordinamento fra il disposto dell'art. 89 e quello degli artt. 90 e 91

già citati, non ha in alcun modo precisato né l'esistenza di

situazioni omogenee diversamente trattate dalle norme in parola né la

rilevanza della questione di legittimità costituzionale, semplicemente

ed apoditticamente affermata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 89, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali") sollevata in

riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 13 febbraio 1976 del

Tribunale di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il l luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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