Nei casi di invalidita' permanente, assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3 ((e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella)), nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti. L'assegno e' erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare e non e' cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo e' consentita l'opzione tra I vari assegni da parte dei beneficiari.18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 maggio 1982, n. 251

18

la L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 216/1991

    Parametro
    24 maggio 1991

    La elencazione delle menomazioni che possono dare luogo all'assegno per l'assistenza personale continuata, di cui alla tabella allegato n. 3, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - richiamata dagli artt. 76 e 218 stesso d.P.R., rispettivamente, per gli infortuni nel settore del lavoro dell'industria e per quelli del settore del lavoro agricolo - attribuisce rilievo autonomo, indipendentemente dalla presenza delle menomazioni specificamente indicate, alla condizione personale dell'invalido e non consente, quindi, di ritenere esclusa la concessione di detto assegno nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni che, sebbene non comprese espressamente nell'elenco, comportano la necessità di assistenza personale continuativa. Il punto 8 della tabella suddetta, infatti, prevede l'erogabilità dell'assegno anche in presenza di "malattie o infermità" - senza ulteriore indicazione del tipo della patologia o della menomazione - "che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto", onde la normativa va correttamente intesa (anche per coerenza con la correlativa disciplina della indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili: v. legge 11 febbraio 1980, n. 18 e legge 21 novembre 1988, n. 508) come comprensiva di tutte le situazioni nelle quali sussista l'impossibilità o l'estrema difficoltà, per l'invalido, di mantenere autonomamente una posizione eretta e di deambulare senza aiuto. Consegue dall'adottata interpretazione la esclusione di alcuna ingiustificata disparità di trattamento in danno dei portatori di menomazioni, pur importanti necessità di assistenza personale continuativa, non indicate "espressamente" nell'elenco di cui alla tabella allegato n. 3, ed altresì la prospettabilità di ingiustificate limitazioni della tutela previdenziale dei lavoratori in caso di infortunio o di malattia professionale. Resta affidato al giudice di merito il compito di accertare, caso per caso, se ricorra o meno la necessità di assistenza personale continuata, come sopra intesa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 218 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 76 dello stesso d.P.R. ed alla tabella allegato n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione). - Sul superamento del sistema "tabellare" nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, v. S. n. 179/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 218 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 76 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1982 al 1 gennaio 2007. 29 parole aggiunte.

Nei casi di invalidita' permanente, assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3 aggiunto: e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art76 · fonte del testo

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