Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria gia' indennizzati in capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, o titolari di rendita vitalizia con grado di inabilita' non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire dodicimila; con grado di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila; con grado di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire trentaduemila; con grado di inabilita' dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila; con grado di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 76, lire cinquantamila, piu' lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa. Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore.8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1975, n. 780

8

con decorrenza dal 1 luglio 1977

La L. 27 dicembre 1975, n. 780 ha disposto (con l'art. 8) che "Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1 luglio 1975 nelle seguenti misure: con grado di inabilita' dal 50 al 59% L. 25.000 con grado di inabilita' dal 60 al 79%" 35.000 con grado di inabilita' dall'80 all'89%" 65.000 con grado di inabilita' dal 90 al 100%" 100.000 Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 235 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1 luglio 1975 nelle seguenti misure: con grado di inabilita' dal 50 al 59% L. 25.000 con grado di inabilita' dal 60 al 79%" 35.000 con grado di inabilita' dall'80 all'89%" 60.000 con grado di inabilita' dal 90 al 100%" 85.000. A decorrere dal 1 luglio 1977 gli importi degli assegni di cui ai commi precedenti saranno rivalutati nella stessa misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale. Gli assegni per assistenza personale continuativa previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, sono corrisposti nella misura prevista dagli articoli 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."

Testo vigente dal 6 febbraio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1968 al 6 febbraio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1975, n. 780

    La L. 27 dicembre 1975, n. 780 ha disposto (con l'art. 8) che "Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1 luglio 1975 nelle seguenti misure: con grado di inabilita' dal 50 al 59% L. 25.000 con grado di inabilita' dal 60 al 79%" 35.000 con grado di inabilita' dall'80 all'89%" 65.000 con grado di inabilita' dal 90 al 100%" 100.000 Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 235 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1 luglio 1975 nelle seguenti misure: con grado di inabilita' dal 50 al 59% L. 25.000 con grado di inabilita' dal 60 al 79%" 35.000 con grado di inabilita' dall'80 all'89%" 60.000 con grado di inabilita' dal 90 al 100%" 85.000. A decorrere dal 1 luglio 1977 gli importi degli assegni di cui ai commi precedenti saranno rivalutati nella stessa misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale. Gli assegni per assistenza personale continuativa previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, sono corrisposti nella misura prevista dagli articoli 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art124 · fonte del testo

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