Norme

Art. 9

Il termine per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, per gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria o nell'agricoltura con grado di inabilita' dal 50 al 59 per cento, gia' indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei predetti articoli 1 e 2, e' riaperto per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegni nella misura di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Testo vigente dal 22 gennaio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-12-27;780~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari