Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 1965 al 11 dicembre 1986. Leggi il testo vigente →

Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti le coltivazioni della, terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse complementari od accessorie, quali la cura delle piante, l'irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservarzione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1965 al 11 dicembre 1986

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 179/1988

    Parametro
    18 febbraio 1988

    Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per…

    Art. 38 cost. · Art. 3 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 211 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 134 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art206 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari