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I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti al rischio della silicosi e dell'asbestosi, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, ecc. A tale scopo, i datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto assicuratore, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 12, tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1965 al 6 febbraio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art153 · fonte del testo

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