Art. 251 t.u.s.l. — Misure di prevenzione e protezione

In tutte le attivita' di cui all'articolo 246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, ((comunque, al piu' basso valore tecnicamente possibile)) al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

  • a)il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto ((e')) limitato al numero piu' basso possibile;
  • b)((ove l'attivita' lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria;))
  • c)((nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);))
  • d)per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, ((comma 2)), si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;
  • e)((nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:
  • 1)l'eliminazione della polvere di amianto;
  • 2)l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;
  • 3)l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti));
  • e-bis)((i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione;))
  • e-ter)((per i lavori svolti in ambienti chiusi, e' garantita un'adeguata protezione;))
  • f)((nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;))
  • g)l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto ((sono)) stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
  • h)((i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara' apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformita' alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attivita' estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.))

Testo vigente dal 24 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 2009 al 24 gennaio 2026. 67 parole tolte, 146 parole aggiunte in 14 capoversi.

In tutte le attivita' di cui all'articolo 246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, tolto: in ogni caso, al aggiunto: comunque, al piu' basso valore tecnicamente possibile al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto tolto: deve essere aggiunto: e' limitato al numero piu' basso possibile;

b) tolto: i lavoratori esposti aggiunto: ove l'attivita' lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI)aggiunto: , inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'ariatolto: . La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254;

c) aggiunto: nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da tolto: periodo aggiunto: periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);

d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma tolto: 3 aggiunto: 2, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;

e) aggiunto: nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria aggiunto: adottando misure quali:

aggiunto: 1) l'eliminazione della polvere di amianto;

tolto: f)aggiunto: 2) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

aggiunto: 3) l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti;

aggiunto: e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione;

aggiunto: e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, e' garantita un'adeguata protezione;

aggiunto: f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto tolto: devono poter essere sottoposti a regolare aggiunto: sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;

g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto tolto: devono essere aggiunto: sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

h) i rifiuti tolto: devono essere aggiunto: di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appropriati … devono essere successivamente trattati in conformita' alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosiaggiunto: . Per i rifiuti derivanti da attivita' estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art251 · fonte del testo

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