I datori di lavoro che effettuano le lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge debbono denunciare all'istituto assicuratore, entro un mese dall'entrata in vigore di essa, le lavorazioni predette e, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, comunicare all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio supplementare di assicurazione.

Testo vigente dal 14 giugno 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1943-04-12;455~art13 · fonte del testo

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