Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/02/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.150, quinto

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza

emessa il 29 aprile 1986 dal Pretore di Brescia nel procedimento

civile vertente tra Cossetti Battista e l'I.N.A.I.L., iscritta al n.

549 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avv. Saverio Muccio per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello

Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 29 aprile 1986 il Pretore del lavoro di Brescia

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.150,

quinto comma, del T.U. n. 1124/1965 (Assicurazioni contro gli

infortuni e le malattie professionali) per contrasto con gli art.li 3

e 38 Cost.

Rilevava il magistrato nell'ordinanza che il ricorrente era

titolare fin dal 1971 di rendita a causa d'inabilità permanente,

nella misura del 60% dovuta a silicosi contratta sul lavoro presso la

S.p.A. SEII di Malegno. Il 10 ottobre 1980 si era dimesso per ragioni

profilattiche ed aveva inutilmente richiesto all'INAIL di ottenere la

cosidetta "rendita di passaggio" prevista dall'art.150 impugnato.

L'INAIL aveva respinto la richiesta assumendo che il ricorrente,

nel periodo antecedente alle dimissioni, non era stato occupato in

mansioni comportanti rischio di silicosi. Mentre, quando lo era stato

nei dieci anni precedenti, contraendo effettivamente la malattia per

cui godeva la rendita, non aveva chiesto la "rendita di passaggio" e

non poteva, perciò, ottenerla ora.

L'ordinanza dava atto che le consulenze tecniche d'ufficio

esperite avevano effettivamente messo in luce che le mansioni alle

quali il ricorrente era da ultimo addetto nello stesso stabilimento

SEII, pur non essendo silicotigene, erano tuttavia ulteriormente

dannose per l'albero respiratorio, già portatore della grave

affezione, a causa dell'inalazione di polveri e di vapori acidi.

A quel punto, riteneva il Pretore di sollevare la questione di

legittimità costituzionale in esame, osservando che, in effetti, il

tenore letterale della legge subordina il diritto del lavoratore alla

rendita di passaggio, in occasione delle sue dimissioni per ragioni

profilattiche da mansioni lavorative dannose ma non silicotigene, al

fatto che egli abbia goduto, entro i dieci anni precedenti, di

analoga rendita in occasione dell'abbandono delle precedenti mansioni

silicotigene a causa delle quali aveva contratto la malattia. Poiché

tale norma viene costantemente interpetrata dalla giurisprudenza di

legittimità secondo il detto suo tenore letterale, ritenendosi

inapplicabile analogicamente a causa del suo carattere eccezionale,

il Pretore faceva, però, rilevare che lo scopo della norma rimaneva

così frustrato.

La legge, infatti, secondo il Pretore, mirava a tutelare la salute

del lavoratore incentivando, mediante la concessione di una rendita,

l'immediato abbandono del lavoro morbigeno da parte dei lavoratori

colpiti da silicosi di natura professionale, favorendo così il loro

"passaggio" (di qui il nome della rendita) ad altre lavorazioni non

elencate nell'art.140 della legge perché prive di quella

pericolosità. Scopo della rendita era, perciò, quello di favorire

la ricerca di un nuovo lavoro, e di compensare eventuale divario di

mercede nella nuova occupazione.

Quando poi anche quest'ultima fosse risultata ulteriormente

dannosa, benché non silicotigena, e il lavoratore fosse stato

costretto ad abbandonarla per ragioni profilattiche, poteva essergli

concessa per la seconda volta una rendita di passaggio, purché ciò

avvenisse entro i dieci anni da quella concessa in precedenza.

Ebbene, è sembrato al giudice rimettente che non potesse

ritenersi ragionevole privare il lavoratore della rendita di

passaggio quando fosse venuto a trovarsi nella necessità di

abbandonare per motivi profilattici il secondo lavoro, solo perché,

pur trovandosi esattamente nelle condizioni configurate dalla legge,

non aveva a suo tempo chiesto la rendita di passaggio in occasione

dell'abbandono delle prime mansioni silicotigene, per le quali aveva

contratto la grave malattia.

Così interpetrando la norma, si veniva a discriminare - secondo

il Pretore - lavoratori affetti da silicosi professionali, che

versavano in un mededesimo stato di bisogno, in base ad un criterio

puramente formale, estraneo alle necessità di tutela della salute

dei lavoratori.

Di qui la violazione degli art.li 3 e 38 della Costituzione.

2. - Si costituiva nel giudizio davanti alla Corte l'INAIL,

rappresentata dagli avvocati Carlo Graziani ed Enrico Ruffini, che

depositavano atto di costituzione in data 10 novembre 1986, oltre i

20 giorni previsti dall'art. 25 l. 11 marzo 1953 n. 87.

Interveniva altresì il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva

che la sollevata questione fosse dichiarata infondata.

Secondo l'Avvocatura, le situazioni poste a confronto dal Pretore

non sarebbero identiche in quanto il lavoro abbandonato dal

ricorrente, e per il quale chiede la rendita, non è silicotigeno, e

perciò l'abbandono non sarebbe nemmeno da attribuire a fini

profilattici. Considerato in diritto 1. In definitiva, l'opposizione alla prospettata illegittimità

costituzionale dell'art.150 legge citata che l'Istituto svolge nel

giudizio pretoreo, come quella che l'Avvocatura dello Stato avanza

nel giudizio innanzi alla Corte (delle argomentazioni qui presentate

dall'Istituto non si può tenere conto poiché la costituzione è

avvenuta fuori termine) hanno carattere meramente formale.

Affermare, infatti, che il lavoro cui da ultimo era addetto il

ricorrente non è silicotigeno non risponde ai rilievi

dell'ordinanza, essendo pacifico anche per il Pretore rimettente che

l'ultimo lavoro tale non era. Deve dirsi, anzi, che, se lo fosse

stato, proprio allora non poteva sorgere il problema, giacché la

ratio della norma - come da tutti si riconosce - è nella concessione

di un incentivo al lavoratore per indurlo ad abbandonare al più

presto l'ambiente di lavoro morbigeno, prima che la malattia

professionale lo renda del tutto inabile al lavoro. Per consentirgli,

perciò, di trovare altro lavoro, che non presenti la pericolosità

delle lavorazioni elencate nell'art.140 della stessa legge, ed anche

per compensare eventuale differenza di mercede del lavoro meno

pericoloso, gli viene corrisposta per un certo periodo una rendita

che prende il nome dalla sua stessa finalità ("rendita di passaggio"

ad altro lavoro). Solo a patto di osservare tali condizioni, è

possibile ottenere per la seconda volta la rendita di passaggio,

purché il secondo lavoro non sia di quelli di cui all'art.140 (e,

perciò, nella specie non sia silicotigeno). E poiché ciò che il

lavoratore chiedeva, nel caso in esame, era proprio quest'ultima

rendita, e non la prima, in quanto egli era stato costretto ad

abbandonare il secondo lavoro, non silicotigeno, ma risultato alla

perizia d'ufficio tuttavia dannoso e influente sull'ulteriore corso

della malattia, esattamente come esige il quinto comma dell'articolo

impugnato, non ha alcun senso opporre che, però, esso lavoro non era

silicotigeno.

Infatti, poiché il ricorrente aveva riportato la silicosi nel

lontano 1971, tanto da avere ottenuto una rendita vitalizia, se nel

giugno 1981, quando richiedeva la rendita di passaggio, egli si fosse

trovato ancora impegnato in una lavorazione silicotigena e si fosse

trovato costretto a dimettersi per ulteriore aggravamento, sarebbe

dubbio il suo diritto a percepire la prima rendita di passaggio

perché, persistendo per ulteriori dieci anni nella pericolosa

lavorazione, avrebbe frustrato lo spirito della norma. D'altro lato,

non avrebbe nemmeno potuto ottenere la seconda rendita perché - a

parte le attuali eccezioni - sarebbe mancata comunque la condizione

rigorosamente richiesta dal quinto comma in esame: e, cioè, che la

successiva lavorazione non fosse compresa fra quelle di cui

all'art.140.

2. - In realtà, il problema proposto dall'ordinanza di rimessione

non ha il carattere puramente formale cui le resistenze dell'Istituto

nella causa del lavoro tentano di orientarlo.

Il Pretore, infatti, prospetta il caso del lavoratore che sia

venuto a trovarsi in tutte le precise condizioni descritte

dall'art.150, ed abbia, perciò, tempestivamente lasciato il primo

lavoro morbigeno da cui aveva contratto la malattia professionale, e

si sia dedicato ad una lavorazione diversa da quelle elencate

nell'art.140, e ciononostante, entro i dieci anni successivi, sia

stato costretto a lasciare anche questo secondo lavoro perché

risultato pure dannoso, influendo sull'ulteriore corso della

malattia.

Lamenta il Pretore che se, a quel punto, la rendita di passaggio,

prevista nell'impugnato quinto comma del Decreto, gli viene negata

sotto il pretesto che il lavoratore non aveva richiesto, a suo tempo,

la rendita prevista dal primo comma, gli art.li 3 e 38 della

Costituzione vengono vanificati. E ciò sia perché il lavoratore

viene a trovarsi esattamente nelle condizioni in cui versano gli

altri lavoratori che hanno percepito la prima rendita (art. 3 Cost.),

e sia perché le esigenze di vita e di bisogno del lavoratore, in

caso di malattia professionale (art. 38, secondo comma, Cost.) non

mutano quand'è costretto ad abbandonare il secondo lavoro, soltanto

perché non ebbe a richiedere la prima rendita.

In realtà, le cause della mancata richiesta possono essere varie,

dall'ignoranza dell'esistenza del diritto fino alla mancanza in quel

momento delle esigenze che sono alla base delle finalità della

norma. Come si evince dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo

impugnato, la prima rendita è concessa per sopperire alla

disoccupazione o alla differenza di mercede fra l'occupazione

morbigena che viene abbandonata e quella nuova che non sia fra quelle

di cui all'art.140. Qualora - come esattamente è accaduto nel caso

di specie - il lavoratore non perda un sol giorno di lavoro, né

alcunché della mercede, perché viene spostato, nell'ambito dello

stesso stabilimento, ad altra lavorazione non morbigena, egli non ha

alcuna ragione per chiedere la rendita di passaggio: ché, anzi, se

lo facesse sarebbe scorretto, e comunque mancherebbero gli elementi

per calcolare la percentuale su cui la rendita dovrebbe essere

corrisposta.

D'altra parte, però, quando poi è costretto nel decennio ad

abbandonare anche la seconda lavorazione, proprio - come è accaduto

nella specie - per le ragioni e nelle condizioni indicate dal

legislatore nel comma quinto, è soltanto allora che si verificano

quelle esigenze di cui parla l'art. 38, secondo comma, Cost. Negare

la rendita a quel punto, soltanto perché non è stata corrisposta la

prima, significa attribuire al comma un valore rigorosamente

formalistico, frustrando il disposto costituzionale. Invalidare

l'innegabile collegamento letterale fra la rendita del primo comma e

quella del quinto perché ivi si parla di "seconda volta", vuol dire

soltanto esasperare la formalistica interpetrazione. Vero è soltanto

che il legislatore allude ad una "seconda volta" nel presupposto che

la stessa esigenza si sia verificata la prima volta: ma, se così non

è stato, ciò non elimina la necessità di rendere operante il

disposto costituzionale ove l'esigenza si verifichi soltanto dopo la

seconda lavorazione.

La sollevata questione è, pertanto, fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 150, comma

quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non

prevede che la rendita ivi indicata possa essere concessa anche

quando non sia stata corrisposta quella prevista dal primo comma

dello stesso articolo, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni

in esso prescritte.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari